AI Act — Panoramica¶
Cos'è¶
L'Artificial Intelligence Act è il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. È il primo quadro normativo organico al mondo che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
| Identificativo | Valore |
|---|---|
| Atto | Regolamento (UE) 2024/1689 |
| Adozione | 13 giugno 2024 |
| Pubblicazione in GUUE | 12 luglio 2024 |
| Entrata in vigore | 1° agosto 2024 |
| Applicazione generale | 2 agosto 2026 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj |
Perché¶
Il Regolamento persegue obiettivi multipli, tra loro complementari:
- garantire un livello elevato di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente;
- promuovere lo sviluppo, l'utilizzo e la diffusione di un'intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, in linea con i valori dell'Unione;
- prevenire e mitigare i danni derivanti dai sistemi di IA;
- assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, prevenendo la frammentazione normativa tra Stati membri;
- sostenere l'innovazione, in particolare a beneficio delle PMI e delle start-up.
Ambito di applicazione¶
Ambito territoriale ed extraterritoriale¶
Il Regolamento si applica:
- ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o modelli di IA per finalità generali nell'Unione, indipendentemente dalla loro localizzazione;
- ai deployer di sistemi di IA stabiliti o situati nell'Unione;
- ai fornitori e deployer di sistemi di IA stabiliti in paesi terzi, qualora l'output del sistema sia utilizzato nell'Unione;
- agli importatori e distributori di sistemi di IA;
- ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA insieme al loro prodotto;
- ai rappresentanti autorizzati di fornitori non stabiliti nell'Unione;
- alle persone interessate che si trovano nell'Unione.
Esclusioni¶
Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione le seguenti aree:
- sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale;
- sistemi di IA sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici;
- attività di ricerca, prova e sviluppo prima dell'immissione sul mercato;
- sistemi di IA utilizzati da persone fisiche per attività puramente personali non professionali;
- obblighi di fornitori e deployer di sistemi di IA rilasciati con licenze libere e open source, salvo eccezioni per i sistemi ad alto rischio o per pratiche vietate.
Approccio basato sul rischio¶
Il Regolamento adotta un approccio piramidale, modulando le regole sull'intensità e la portata dei rischi generati dai sistemi di IA. Sono identificati quattro livelli:
| Livello di rischio | Regime applicabile | Esempi |
|---|---|---|
| Rischio inaccettabile | Pratiche vietate (Art. 5) | Tecniche subliminali manipolative, social scoring, polizia predittiva basata su profilazione, riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro o nelle scuole, scraping di immagini facciali |
| Alto rischio | Requisiti stringenti, valutazione conformità, obblighi documentali e di trasparenza (Capo III) | Sistemi IA usati in infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, accesso a servizi essenziali, attività di contrasto, migrazione, amministrazione della giustizia |
| Rischio limitato | Obblighi di trasparenza specifici (Art. 50) | Chatbot, sistemi di riconoscimento delle emozioni, deepfake |
| Rischio minimo o nullo | Nessun obbligo specifico | Filtri spam, videogiochi con IA, sistemi di raccomandazione semplici |
A questa classificazione si aggiunge un regime parallelo per i modelli di IA per finalità generali (GPAI), con obblighi specifici per i modelli che presentano un rischio sistemico.
Struttura del Regolamento¶
| Componente | Quantità |
|---|---|
| Considerando | 180 |
| Capi | 13 |
| Articoli | 113 |
| Allegati | 13 |
Il Regolamento si articola nei seguenti capi:
| Capo | Oggetto | Articoli |
|---|---|---|
| I | Disposizioni generali | 1-4 |
| II | Pratiche di IA vietate | 5 |
| III | Sistemi di IA ad alto rischio | 6-49 |
| IV | Obblighi di trasparenza per fornitori e deployer di determinati sistemi di IA | 50 |
| V | Modelli di IA per finalità generali (GPAI) | 51-56 |
| VI | Misure a sostegno dell'innovazione | 57-63 |
| VII | Governance | 64-70 |
| VIII | Banca dati dell'Unione europea per i sistemi di IA ad alto rischio | 71 |
| IX | Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione di informazioni e vigilanza del mercato | 72-94 |
| X | Codici di condotta e orientamenti | 95-96 |
| XI | Delega di potere e procedura di comitato | 97-98 |
| XII | Sanzioni | 99-101 |
| XIII | Disposizioni finali | 102-113 |
Timeline di applicazione¶
Il Regolamento prevede un'applicazione scaglionata, definita dall'art. 113. Il calendario è il seguente:
| Data | Cosa entra in applicazione |
|---|---|
| 1° agosto 2024 | Entrata in vigore del Regolamento |
| 2 febbraio 2025 | Capi I e II — Disposizioni generali e divieti delle pratiche di IA inaccettabili (Art. 5) |
| 2 agosto 2025 | Capo III sez. 4 (organismi notificati), Capo V (GPAI), Capo VII (Governance), Capo XII (Sanzioni, eccetto Art. 101 sui GPAI), Art. 78 (riservatezza) |
| 2 agosto 2026 | Applicazione generale — Tutto il Regolamento, salvo le eccezioni indicate |
| 2 agosto 2027 | Art. 6, par. 1 — Sistemi di IA ad alto rischio rientranti nelle normative di armonizzazione (Allegato I) e relativi obblighi |
Sanzioni¶
L'art. 99 del Regolamento stabilisce un sistema sanzionatorio articolato su tre fasce, modulate sulla gravità della violazione:
| Tipologia di violazione | Sanzione massima |
|---|---|
| Pratiche di IA vietate (Art. 5) | Fino a 35.000.000 EUR o, per le imprese, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente (importo superiore) |
| Inosservanza di altri obblighi del Regolamento (artt. 16, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 34, 50) | Fino a 15.000.000 EUR o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo (importo superiore) |
| Comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità | Fino a 7.500.000 EUR o, per le imprese, fino all'1% del fatturato mondiale totale annuo (importo superiore) |
Per i fornitori di modelli di IA per finalità generali, l'art. 101 prevede sanzioni fino a 15.000.000 EUR o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo.
Per le PMI e le start-up, si applica l'importo più basso tra le due soglie indicate (art. 99, par. 6).
Soggetti coinvolti¶
Il Regolamento individua una pluralità di soggetti destinatari di obblighi differenziati:
| Soggetto | Definizione (Art. 3) |
|---|---|
| Fornitore (provider) | Chi sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA o un modello GPAI e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio |
| Deployer | Persona fisica o giuridica, autorità pubblica o agenzia che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità (escluso uso personale non professionale) |
| Importatore | Persona fisica o giuridica nell'Unione che immette sul mercato un sistema di IA recante nome o marchio di soggetto stabilito in paese terzo |
| Distributore | Persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione |
| Rappresentante autorizzato | Persona fisica o giuridica nell'Unione che ha ricevuto mandato scritto da un fornitore di paese terzo per adempiere gli obblighi del Regolamento |
| Fabbricante di prodotti | Soggetto che immette sul mercato un sistema di IA insieme al proprio prodotto e con il proprio nome o marchio |
Governance¶
L'architettura di governance dell'AI Act prevede un sistema multilivello:
- Ufficio per l'IA (AI Office) della Commissione europea, con compiti di supervisione e attuazione, in particolare per i modelli GPAI;
- Comitato europeo per l'intelligenza artificiale (European Artificial Intelligence Board), organo di rappresentanza degli Stati membri con funzioni consultive e di coordinamento;
- Forum consultivo (Advisory Forum), composto da rappresentanti di portatori di interessi, accademia e società civile;
- Gruppo scientifico di esperti indipendenti, a supporto dell'Ufficio per l'IA per le questioni tecniche relative ai modelli GPAI;
- Autorità nazionali competenti, designate da ciascuno Stato membro, con funzioni di vigilanza del mercato e supervisione dei sistemi di IA.
Strumenti attuativi¶
L'attuazione dell'AI Act è affidata, oltre che al testo del regolamento e ai suoi atti delegati e di esecuzione, anche a un insieme di strumenti attuativi di soft law — formalmente non vincolanti ma rilevanti per dimostrare la conformità e per orientare l'attività di vigilanza:
- GPAI Code of Practice — codice di buone pratiche per i provider di modelli IA per finalità generali, ai sensi dell'art. 56 AI Act, articolato in tre capitoli (Transparency, Copyright, Safety and Security) e confermato il 1° agosto 2025 come adeguato per dimostrare la conformità agli artt. 53 e 55 AI Act;
- Linee Guida della Commissione sullo scope degli obblighi GPAI (18 luglio 2025), che forniscono l'interpretazione della Commissione sui concetti-chiave del Regolamento;
- Standard armonizzati europei — in fase di sviluppo presso CEN-CENELEC sotto il mandato della Commissione, daranno presunzione di conformità ai sensi dell'art. 40 AI Act una volta pubblicati;
- Codici di condotta settoriali ex art. 95 AI Act — strumenti volontari di adesione su base settoriale.
Per la raccolta organica degli strumenti pubblicati cfr. la sezione Soft law del sito.
Termini correlati nel glossario¶
Voci del glossario AI-centric rilevanti per questo atto:
- Sistema di IA
- Sistema di IA ad alto rischio
- Modello di IA per finalità generali
- Sistema di IA per finalità generali
- Rischio sistemico
- FRIA — Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali
- Pratiche di IA vietate
- Fornitore
- Deployer
- Marcatura CE
Approfondimenti¶
- Considerando del Regolamento
- Testo del regolamento per Capo
- Allegati del Regolamento
- Fonte ufficiale: EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/1689
Ultimo aggiornamento: aprile 2026