Capo VII — Riservatezza e sanzioni
Articolo 63 — Riservatezza¶
-
Tutte le parti che partecipano all’applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare:
a) i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il codice sorgente, tranne i casi cui si applica l’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);
b) l’efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda ispezioni, indagini o audit;
c) gli interessi di sicurezza pubblica e nazionale;
d) l’integrità del procedimento penale o amministrativo.
-
Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità di vigilanza del mercato e tra queste ultime e la Commissione non sono divulgate senza il preventivo accordo dell’autorità di vigilanza del mercato dalla quale tali informazioni provengono.
-
I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza, né gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni a norma del diritto penale degli Stati membri.
-
La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, informazioni sensibili con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, che garantiscano un livello di protezione adeguato.
Articolo 64 — Sanzioni¶
-
Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
-
La non conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I e agli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 000 000 EUR o, se l’autore del reato è un’impresa, fino al 2,5 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
-
La non conformità agli obblighi di cui agli articoli da 18 a 23, all’articolo 28, all’articolo 30, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 31, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 32, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 33, paragrafo 5, e agli articoli 39, 41, 47, 49 e 53 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o, se l’autore del reato è un’impresa, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
-
La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza del mercato è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, se l’autore del reato è un’impresa, fino all’1 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
-
Nel decidere l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria in ogni singolo caso, si tiene conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica e si tiene quanto segue in debita considerazione:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze;
b) se le stesse o altre autorità di vigilanza del mercato hanno già applicato sanzioni amministrative pecuniarie allo stesso operatore economico per una violazione analoga;
c) le dimensioni, in particolare per quanto riguarda le microimprese e le piccole e medie imprese, start up comprese, e la quota di mercato dell’operatore economico che ha commesso la violazione.
-
Le autorità di vigilanza del mercato che applicano sanzioni amministrative pecuniarie danno comunicazione di tale applicazione alle autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020.
-
Ciascuno Stato membro può prevedere regole che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
-
A seconda dell’ordinamento giuridico degli Stati membri, le regole in materia di sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in modo tale che le sanzioni pecuniarie siano inflitte dai tribunali nazionali competenti o da altri organismi in base alle competenze stabilite a livello nazionale in tali Stati membri. L’applicazione di tali regole in tali Stati membri ha effetto equivalente.
-
Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta a qualsiasi altra misura correttiva o restrittiva applicata dalle autorità di vigilanza del mercato per la stessa violazione.
-
In deroga ai paragrafi da 3 a 9, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui a tali paragrafi non si applicano:
a) ai fabbricanti che si qualificano come microimprese o piccole imprese per quanto riguarda il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), o all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a);
b) alle violazioni del presente regolamento da parte di gestori di software open-source.
Articolo 65 — Azioni rappresentative¶
La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate contro violazioni, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.