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Capo VIII — Disposizioni transitorie e finali

Articolo 66 — Modifica del regolamento (UE) 2019/1020

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 è aggiunto il punto seguente:

«72) Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) .

Articolo 67 — Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

Nell’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«67) Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) .

Articolo 68 — Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013

All’allegato II, parte C1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), nella tabella è aggiunta la voce seguente:

«

16) 18

»

Articolo 69 — Disposizioni transitorie

  1. I certificati di esame UE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati in relazione ai requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali soggetti ad altra normativa di armonizzazione dell’Unione diversa dal presente regolamento rimangono validi fino all’11 giugno 2028, a meno che non scadano prima di tale data o non sia altrimenti disposto in tali altre normative di armonizzazione dell’Unione, nel qual caso rimangono validi come indicato in tali normative.

  2. I prodotti con elementi digitali immessi sul mercato prima dell’11 dicembre 2027 sono soggetti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento solo se, a decorrere da tale data, tali prodotti sono soggetti a una modifica sostanziale.

  3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli obblighi di cui all’articolo 14 si applicano a tutti i prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato prima dell’11 dicembre 2027.

Articolo 70 — Valutazione e riesame

  1. Entro l’11 dicembre 2030 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è pubblicata.

  2. Entro l’11 settembre 2028, la Commissione, previa consultazione dell’ENISA e della rete di CSIRT, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’efficacia della piattaforma unica di segnalazione indicata all’articolo 16, nonché l’impatto dell’applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza di cui all’articolo 16, paragrafo 2, da parte dei CSIRT designati come coordinatori sull’efficacia della piattaforma unica di segnalazione per quanto riguarda la diffusione tempestiva delle notifiche ricevute ad altri CSIRT pertinenti.

Articolo 71 — Entrata in vigore e applicazione

  1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

  2. Il presente regolamento si applica dall’11 dicembre 2027.

    Tuttavia, l’articolo 14 si applica a decorrere dall’11 settembre 2026 e il capo IV (articoli da 35 a 51) si applica a decorrere dall’11 giugno 2026.