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Data Act — Regolamento (UE) 2023/2854

Regolamento sui dati (Data Act). Stabilisce norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo, con particolare riguardo ai dati generati da prodotti connessi e servizi correlati (Internet of Things), alla messa a disposizione di dati alle pubbliche amministrazioni in caso di necessità eccezionali, al passaggio (switching) tra servizi di trattamento dei dati in cloud e all'interoperabilità degli spazi di dati. Si applica a fianco di GDPR (per i dati personali) e di AI Act (laddove i dati siano usati nello sviluppo o nell'esercizio di sistemi di intelligenza artificiale).

Identificativi

Campo Valore
Titolo ufficiale Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati)
CELEX 32023R2854
ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj
Pubblicazione GU L, 2023/2854 del 22.12.2023
Adozione 13 dicembre 2023
Entrata in vigore 11 gennaio 2024
Applicazione 12 settembre 2025
Base giuridica Articolo 114 TFUE
Tipo di atto Regolamento — direttamente applicabile in tutti gli Stati membri

Struttura

11 capi · 50 articoli · 119 considerando · nessun allegato.

Capo Argomento Articoli
I Disposizioni generali 1 – 2
II Condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa 3 – 7
III Obblighi per i titolari dei dati tenuti a metterli a disposizione a norma del diritto dell'Unione 8 – 12
IV Clausole contrattuali abusive relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo tra imprese 13
V Messa a disposizione di dati a enti pubblici, Commissione, BCE e organismi dell'Unione per necessità eccezionali 14 – 22
VI Passaggio tra servizi di trattamento dei dati 23 – 31
VII Accesso governativo illecito e trasferimento internazionale di dati non personali 32
VIII Interoperabilità 33 – 36
IX Attuazione ed esecuzione 37 – 42
X Diritto sui generis a norma della direttiva 96/9/CE 43
XI Disposizioni finali 44 – 50

Ambito di applicazione

Materiale (art. 1, par. 1-2): si applica alle norme su (a) messa a disposizione dei dati di prodotti connessi e servizi correlati all'utente; (b) condivisione di dati tra titolari dei dati e destinatari dei dati; (c) messa a disposizione di dati al settore pubblico in caso di necessità eccezionale; (d) facilitazione del passaggio tra servizi di trattamento dei dati; (e) salvaguardie contro l'accesso illecito di terzi a dati non personali; (f) sviluppo di norme di interoperabilità. Riguarda dati personali e non personali.

Soggettivo (art. 1, par. 3): si applica a fabbricanti di prodotti connessi e fornitori di servizi correlati; utenti nell'Unione; titolari dei dati e destinatari dei dati; enti pubblici, Commissione, BCE e organismi dell'Unione che richiedono dati in necessità eccezionale; fornitori di servizi di trattamento dei dati che servono clienti dell'Unione (a prescindere dal luogo di stabilimento); partecipanti agli spazi di dati e venditori di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti.

Salvaguardie e coordinamento (art. 1, par. 5-9): è espressamente senza pregiudizio del diritto UE in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni (in particolare GDPR, regolamento (UE) 2018/1725 e direttiva 2002/58/CE); integra i diritti di accesso e portabilità di cui agli articoli 15 e 20 del GDPR; lascia impregiudicati gli atti UE in materia di indagini penali, dogane e fisco, AML/CFT, proprietà intellettuale (direttive 2001/29/CE, 2004/48/CE e (UE) 2019/790) e tutela dei consumatori (direttive 93/13/CEE, 2005/29/CE e 2011/83/UE).

Cross-reference quadripartite con AI Act, GDPR e DGA

Il Data Act intercetta in modo strutturale il GDPR (per la dimensione "dati personali"), in modo operativo l'AI Act (perché i dati condivisi grazie al Data Act sono spesso input per l'addestramento o l'esercizio di sistemi IA) e in modo sistemico il DGA (atto-fratello del pacchetto-dati UE, che ne integra l'impianto). I rinvii letterali sono concentrati sull'asse Data Act ↔ GDPR; le intersezioni con AI Act e DGA sono prevalentemente di carattere operativo e sistematico.

Asse Data Act ↔ GDPR (rinvii diretti nel testo)

Data Act GDPR Natura dell'intersezione
Art. 1, par. 5 Tutto il GDPR; artt. 15, 20 Clausola di salvaguardia: il Data Act è senza pregiudizio del GDPR; in caso di conflitto prevale il GDPR. I diritti del Capo II Data Act integrano (non sostituiscono) i diritti di accesso e portabilità GDPR
Art. 2, punto 3 («dati personali») Art. 4, punto 1 Definizione: rinvio definitorio diretto
Art. 2, punto 11 («interessato») Art. 4, punto 1 Definizione: rinvio definitorio diretto
Art. 2, punto 20 («profilazione») Art. 4, punto 4 Definizione: rinvio definitorio diretto
Considerando 7 Artt. 6, 9; art. 5, par. 3 dir. 2002/58/CE Il trattamento di dati personali a norma del Data Act richiede una valida base giuridica GDPR e, per categorie particolari, le condizioni dell'art. 9. La direttiva ePrivacy resta applicabile per i dati nelle apparecchiature terminali
Considerando 8 Art. 5, par. 1, lett. c; art. 25 Minimizzazione dei dati e protezione dei dati fin dalla progettazione restano principi-guida anche nelle condivisioni Data Act
Capo II — artt. 3-7 Art. 20 Diritto di accesso e condivisione dati prodotti connessi: complementare al diritto di portabilità GDPR, ma con ambito materiale (dati IoT) e soggettivo (utente, non solo interessato) più ampio
Considerando 22 Art. 4, punti 7-8 I responsabili del trattamento (GDPR) non fungono di per sé da titolari dei dati (Data Act); possono però esserne incaricati dal titolare del trattamento

Asse Data Act ↔ AI Act (intersezioni operative)

Data Act AI Act Natura dell'intersezione
Capo II — artt. 3-7 Tutto l'AI Act, in particolare art. 10 I dati di prodotti connessi resi accessibili in virtù del Data Act costituiscono una fonte legittima per la data governance dei sistemi IA ad alto rischio (qualità, rappresentatività, bias monitoring)
Capo VI — artt. 23-31 Art. 25 (catena di valore IA) Il diritto al passaggio tra servizi cloud incide sulla portabilità di modelli IA addestrati e sulle dipendenze tecniche del deployer da fornitori specifici
Considerando 7-8 Art. 2, par. 7; art. 10 Quando i dati condivisi sono dati personali, l'addestramento o il funzionamento di un sistema IA che li utilizza ricade simultaneamente sotto Data Act, GDPR e AI Act: il quadro è cumulativo, non alternativo
Capo VIII — artt. 33-36 Capo VIII (banca dati UE); spazi europei comuni di dati L'interoperabilità degli spazi di dati è precondizione tecnica per gli ecosistemi di dati su cui si basano molti sistemi IA settoriali

Asse Data Act ↔ DGA (atti-fratelli del pacchetto-dati UE)

Il DGA (Reg. (UE) 2022/868) e il Data Act sono i due atti-fratelli della European data strategy: il DGA introduce un quadro orizzontale di governance per il riutilizzo, l'intermediazione e l'altruismo dei dati; il Data Act ne estende l'ambito ai dati di prodotti connessi (IoT) e regola la condivisione B2C, B2B, B2G e il cloud switching. I due regolamenti operano in modo cumulativo e sono progettati per essere coerenti.

Data Act DGA Natura dell'intersezione
Considerando 1, 32, 90; intero impianto Tutto il DGA Il Data Act dichiara espressamente di integrare e non sostituire il DGA: insieme costituiscono il quadro UE sulla governance e sull'accesso ai dati
Capo II — artt. 3-7 (B2C/B2B); capo VI — artt. 23-31 (switching cloud) DGA, capo III — artt. 10-15 (intermediazione) I servizi di intermediazione DGA operano in coordinamento con la condivisione B2C/B2B e con il cloud switching del Data Act: requisiti di interoperabilità, neutralità del fornitore e portabilità si applicano in modo coerente
Capo II; capo V — artt. 14-22 (B2G in necessità eccezionali) DGA, capo IV — artt. 16-25 (altruismo) Le organizzazioni per l'altruismo dei dati DGA possono raccogliere e mettere a disposizione dati che ricadono nei meccanismi del Data Act (es. dati di prodotti connessi forniti dall'utente con consenso)
Capo VIII — artt. 33-36 (interoperabilità); capo IX (attuazione ed esecuzione) DGA, capo VI — artt. 29-30 (EDIB) L'EDIB (DGA capo VI) consiglia la Commissione su norme di interoperabilità degli spazi comuni europei di dati, a cui il Data Act dà attuazione operativa attraverso common standards, open interoperability specifications e codici di condotta
Art. 2, punti 1, 16 («dati», «metadati») DGA, art. 2, punti 1, 6 («dati», «autorizzazione») Le definizioni base sono allineate; il Data Act estende il vocabolario con concetti operativi (prodotto connesso, servizio correlato, metadati) che presuppongono il quadro DGA

Quadrilatero definitorio (rinvii condivisi)

Tre definizioni chiave sono identicamente richiamate da Data Act, AI Act, GDPR e DGA, ancorate al GDPR come fonte primaria:

Concetto Data Act AI Act GDPR (fonte) DGA
Dati personali art. 2, punto 3 art. 3, par. 50 art. 4, punto 1 art. 2, punto 3
Profilazione art. 2, punto 20 art. 3, par. 52 art. 4, punto 4 n/a
Interessato art. 2, punto 11 (non ridefinito; rinvia al GDPR) art. 4, punto 1 art. 2, punto 7

La tabella copre i rinvii diretti. Cross-reference operative più estese (rapporti con DGA, DSA, Cyber Resilience Act, NIS2 e Product Liability Directive) saranno oggetto di approfondimenti dedicati nelle sezioni Soft law e Risorse via via che le pagine corrispondenti verranno pubblicate.

Modifiche e rettifiche

Il testo originario del 13 dicembre 2023 è in vigore dall'11 gennaio 2024 e si applica dal 12 settembre 2025. Alla data di pubblicazione di questa scheda non risultano rettifiche pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE. Eventuali rettifiche o atti di esecuzione/delegati adottati dalla Commissione saranno integrati nelle revisioni successive di questa pagina.

Stato di applicabilità

Il Data Act è entrato in vigore l'11 gennaio 2024, ma la maggior parte degli obblighi sostanziali si applica a decorrere dal 12 settembre 2025 (cfr. art. 50 e considerando 117). Per alcune disposizioni sono previste decorrenze ulteriori, in particolare:

  • gli obblighi di progettazione data-by-default dei prodotti connessi (art. 3) si applicano ai prodotti immessi sul mercato a partire da 12 settembre 2026;
  • alcuni obblighi sui contratti tra titolari e destinatari (art. 13) hanno regimi transitori specifici per i contratti già in essere;
  • le disposizioni sul passaggio tra servizi di trattamento dei dati (Capo VI) prevedono una transizione progressiva sulle tariffe di switching, con eliminazione totale entro il 12 gennaio 2027.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di atti di recepimento. Le autorità competenti nazionali sono designate ai sensi degli articoli 37-38.

Termini correlati nel glossario

Voci del glossario AI-centric rilevanti per questo atto:

Fonti ufficiali

Indice della sezione