Capo XI — Disposizioni finali
Articolo 44 — Altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo¶
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Restano impregiudicati gli obblighi specifici per la messa a disposizione dei dati tra imprese, tra imprese e consumatori e, in via eccezionale, tra imprese e organismi pubblici contenuti in atti giuridici dell’Unione entrati in vigore il o anteriormente all’11 gennaio 2024 e in atti delegati o di esecuzione basati su tali atti giuridici.
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Il presente regolamento non pregiudica la normativa dell’Unione che, alla luce delle esigenze di un settore, di uno spazio comune europeo di dati o di un ambito di interesse comune, specifica ulteriori requisiti, in particolare per quanto riguarda:
a) gli aspetti tecnici dell’accesso ai dati;
b) le limitazioni ai diritti dei titolari dei dati di accedere a determinati dati forniti dagli utenti o di utilizzarli;
c) gli aspetti che vanno al di là dell’accesso ai dati e del relativo utilizzo.
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Il presente regolamento, ad eccezione del capo V, non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale che dispongono l’accesso ai dati e ne autorizzano l’uso a fini di ricerca scientifica.
Articolo 45 — Esercizio della delega¶
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Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
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Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’11 gennaio 2024.
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La delega di potere di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
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Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
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Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
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L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, e dell’articolo 33, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 46 — Procedura di comitato¶
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La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) 2022/868. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 47 — Modifica del regolamento (UE) 2017/2394¶
Nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:
«29.) Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (normativa sui dati) ( GU L 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj ).»
Articolo 48 — Modifica della direttiva (UE) 2020/1828¶
Nell’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:
«68.) Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (normativa sui dati) ( GU L 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj ).»
Articolo 49 — Valutazione e riesame¶
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Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sugli elementi seguenti:
a) le situazioni da considerare necessità eccezionali ai fini dell’articolo 15 del presente regolamento e dell’applicazione pratica del capo V del presente regolamento, in particolare l’esperienza nell’applicazione del capo V del presente regolamento da parte di enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea e organismi dell’Unione; numero ed esito dei procedimenti presentati all’autorità competente a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, in merito all’applicazione del capo V del presente regolamento, come comunicato dalle autorità competenti; impatto di altri obblighi previsti dalle normative dell’Unione o nazionali ai fini del soddisfacimento delle richieste di accesso a informazioni; impatto dei meccanismi volontari di condivisione dei dati, ad esempio quelli messi in atto dalle organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute a norma del regolamento (UE) 2022/868, sul conseguimento degli obiettivi del capo V del presente regolamento, e ruolo dei dati personali nel contesto dell’articolo 15 del presente regolamento, compresa l’evoluzione delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata;
b) l’impatto del presente regolamento sull’uso dei dati nell’economia, anche per quanto riguarda l’innovazione in materia di dati, le prassi di monetizzazione dei dati e i servizi di intermediazione dei dati, nonché la condivisione dei dati nel quadro degli spazi comuni europei di dati;
c) l’accessibilità e uso di diverse categorie e tipi di dati;
d) l’esclusione di determinate categorie di imprese dal ruolo di beneficiario a norma dell’articolo 5;
e) l’assenza di qualsiasi impatto sui diritti di proprietà intellettuale;
f) l’impatto sui segreti commerciali, anche per quanto riguarda la protezione contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, e impatto del meccanismo che consente al titolare dei dati di respingere la richiesta dell’utente a norma dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’articolo 5, paragrafo 11, tenendo conto, nella misura del possibile, di qualsiasi revisione della direttiva (UE) 2016/943;
g) se l’elenco delle clausole contrattuali abusive di cui all’articolo 13 sia aggiornato alla luce delle nuove pratiche commerciali e del rapido ritmo dell’innovazione del mercato;
h) le modifiche delle pratiche contrattuali dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, e se tali modifiche comportino un sufficiente rispetto dell’articolo 25;
i) la diminuzione delle tariffe applicate dai fornitori di servizi di trattamento dei dati per il processo di passaggio, in linea con l’abolizione graduale delle tariffe di passaggio a norma dell’articolo 29;
j) l’interazione del presente regolamento con altri atti giuridici dell’Unione rilevanti per l’economia dei dati;
k) la prevenzione dell’accesso governativo illecito a dati non personali;
l) l’efficacia del regime di esecuzione richiesto a norma dell’articolo 37;
m) l’impatto del presente regolamento sulle PMI, sulla loro capacità di innovare e sulla disponibilità di servizi di trattamento dei dati per gli utenti dell’Unione, sull’onere che comporta il rispetto dei nuovi obblighi.
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Entro il 12 settembre 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Tale valutazione esamina l’impatto degli articoli da 23 a 31 e degli articoli 34 e 35, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e la diversità dei servizi di trattamento dei dati offerti all’interno dell’Unione, ponendo l’accento sulle PMI fornitrici.
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Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare il presente regolamento.
Articolo 50 — Entrata in vigore e applicazione¶
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 12 settembre 2025.
L’obbligo derivante dall’articolo 3, paragrafo 1, si applica ai prodotti connessi e ai servizi correlati immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026.
Il capo III si applica solo in relazione agli obblighi di messa a disposizione dei dati a norma del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata in conformità del diritto dell’Unione, che entrano in vigore dopo il 12 settembre 2025.
Il capo IV si applica ai contratti conclusi dopo il 12 settembre 2025.
Il capo IV si applica a decorrere dal 12 settembre 2027 ai contratti conclusi il o anteriormente al 12 settembre 2025, a condizione che:
a) siano a tempo indeterminato; o
b) scadano almeno 10 anni dopo l’11 gennaio 2024.