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Capo IV — Altruismo dei dati

Articolo 16 — Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati

Gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei dati. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Tali politiche nazionali possono in particolare assistere gli interessati a rendere disponibili su base volontaria a fini di altruismo dei dati i dati personali che li riguardano detenuti da enti pubblici, e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.

Se uno Stato membro elabora tali politiche nazionali, lo notifica alla Commissione.

Articolo 17 — Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

  1. Ciascuna autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati tiene e aggiorna periodicamente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

  2. A fini informativi, la Commissione tiene un registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. Purché sia registrata nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute conformemente all'articolo 18, un'entità può utilizzare, nelle proprie comunicazioni scritte e orali, il titolo «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» nonché un logo comune.

    Per garantire che le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute espongono il logo comune in modo chiaro su ogni pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di altruismo dei dati. Il logo comune è accompagnato da un codice QR con un link al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18 — Requisiti generali per la registrazione

Al fine di essere ammissibile alla registrazione in un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, un'entità deve:

a) svolgere attività di altruismo dei dati;

b) essere una persona giuridica costituita a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile;

c) operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro;

d) svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività;

e) rispettare il codice di cui all'articolo 22, paragrafo 1, al più tardi entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui a tale paragrafo.

Articolo 19 — Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

  1. Un'entità che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 18 può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui è stabilita.

  2. Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 e ha stabilimenti in più di uno Stato membro può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni di altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale.

  3. Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 ma che non è stabilita nell'Unione designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offre i servizi di intermediazione dei dati.

    Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve dall'entità il mandato di essere interpellato oltre all'entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante legale collabora con le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall'entità per garantire la conformità al presente regolamento.

    L'entità è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il rappresentante legale. Tale entità può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in tale Stato membro. La designazione di un rappresentante legale a cura dell'entità fa salve eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro l'entità.

  4. La domanda di registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 contiene le informazioni seguenti:

    a) il nome dell'entità;

    b) lo status giuridico, la forma giuridica e, qualora essa sia registrata in un registro pubblico nazionale, il numero di registrazione dell'entità;

    c) lo statuto dell'entità, se opportuno;

    d) le fonti di reddito dell'entità;

    e) l'indirizzo dell'eventuale stabilimento principale dell'entità nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o quello del rappresentante legale;

    f) un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sull'entità e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e h);

    g) le persone di contatto dell'entità e i relativi recapiti;

    h) gli obiettivi di interesse generale che l'entità intende promuovere raccogliendo i dati;

    i) la natura dei dati che l'entità intende controllare o trattare e, nel caso di dati personali, l'indicazione delle categorie di dati personali;

    j) qualsiasi altro documento che dimostri il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 18.

  5. Qualora l'entità abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4 e una volta che l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati abbia valutato la domanda di registrazione e concluso che l'entità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, l'autorità competente registra l'entità nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute entro 12 settimane dalla data di ricevimento della domanda di registrazione. La registrazione è valida in tutti gli Stati membri.

    L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica ogni registrazione alla Commissione. La Commissione inserisce tale registrazione nel registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

  6. Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b), f), g) e h), sono pubblicate nel registro pubblico nazionale pertinente delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

  7. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta notifica alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 entro 14 giorni dalla data della modifica.

    L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna di tali notifiche. Sulla base di tale notifica la Commissione aggiorna senza ritardo il registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Articolo 20 — Obblighi di trasparenza

  1. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta tiene registri completi e accurati per quanto riguarda:

    a) tutte le persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, e i loro recapiti;

    b) la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali;

    c) le finalità del trattamento, quali dichiarate dalla persona fisica o giuridica cui è stata data la possibilità di effettuarlo;

    d) le eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati.

  2. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta elabora e trasmette alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati una relazione annuale di attività che contiene almeno gli elementi seguenti:

    a) informazioni sulle attività dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

    b) una descrizione delle modalità con cui, nel corso dell'esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli obiettivi di interesse generale per le quali sono stati raccolti i dati;

    c) un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate a trattare i dati detenuti dall'entità, corredato di una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tale trattamento dei dati e di una descrizione dei mezzi tecnici impiegati a tal fine, compresa una descrizione delle tecniche utilizzate per tutelare la vita privata e la protezione dei dati;

    d) una sintesi dei risultati dei trattamenti dei dati autorizzati dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, se opportuno;

    e) informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, in particolare tutte le entrate derivanti dall'autorizzazione all'accesso ai dati, e sulle spese.

Articolo 21 — Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati

  1. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa in maniera chiara e facilmente comprensibile gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito:

    a) agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati;

    b) all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall‘organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.

  2. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non utilizza i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non ricorre a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.

  3. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce altresì strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione.

  4. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta adotta misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati.

  5. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.

  6. Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati.

Articolo 22 — Codice

  1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento istituendo un codice che stabilisca:

    a) adeguati requisiti in materia di informazione per garantire che gli interessati e i titolari dei dati ricevano, prima di dare il consenso o l'autorizzazione all'altruismo dei dati, informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti sull'utilizzo dei dati, sugli strumenti per concedere e revocare la concessione del consenso o dell'autorizzazione, e sulle misure adottate per evitare l'utilizzo improprio dei dati condivisi con l'organizzazione per l'altruismo dei dati;

    b) adeguati requisiti tecnici e di sicurezza per garantire l'opportuno livello di sicurezza per la conservazione e il trattamento dei dati, nonché per gli strumenti per la concessione o la revoca del consenso o dell'autorizzazione;

    c) tabelle di marcia per la comunicazione con un approccio multidisciplinare per sensibilizzare i pertinenti portatori di interessi, in particolare i titolari dei dati e gli interessati che potrebbero condividere i loro dati, per quanto riguarda l'altruismo dei dati, la designazione in qualità di organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione e il codice stesso;

    d) raccomandazioni sulle norme di interoperabilità pertinenti.

  2. Il codice di cui al paragrafo 1 è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e i pertinenti portatori di interessi.

Articolo 23 — Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati

  1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili del registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

    Le autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.

  2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità delle proprie autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni successiva modifica dell'identità di tali autorità competenti.

  3. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro svolge i propri compiti in collaborazione con la pertinente autorità per la protezione dei dati, qualora tali compiti siano connessi al trattamento dei dati personali, e con le pertinenti autorità settoriali dello Stato membro in questione.

Articolo 24 — Monitoraggio della conformità

  1. Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati monitorano e controllano la conformità alle prescrizioni stabilite nel presente capo da parte organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati può inoltre monitorare e controllare la conformità di tali organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute su richiesta di persone fisiche o giuridiche.

  2. Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati hanno il potere di richiedere alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente capo. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.

  3. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati che accerti l'inosservanza da parte di un’organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta di una o più prescrizioni di cui al presente capo, notifica all'organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciuta quanto accertato e le offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

  4. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ha il potere di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

  5. Qualora un’organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non rispetti una o più prescrizioni di cui al presente capo anche dopo aver ricevuto la notifica dell'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati conformemente al paragrafo 3, tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta:

    a) perde il diritto di utilizzare il titolo di «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» in qualsiasi comunicazione scritta e orale;

    b) è rimossa dal pertinente registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute e dal registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

    L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati rende pubblica ogni decisione di revoca del diritto di utilizzare il titolo di «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» a norma del primo comma, lettera a).

  6. Se un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta ha lo stabilimento principale o il rappresentante legale in uno Stato membro ma è attiva in altri Stati membri, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento principale o il rappresentante legale e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tali altri Stati membri collaborano e si prestano reciprocamente assistenza. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati interessate ai fini dei compiti stabiliti nel presente regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.

    Se un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro chiede assistenza all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. A seguito di tale richiesta, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati fornisce una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.

    Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente paragrafo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 25 — Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati

  1. Al fine di facilitare la raccolta dei dati basata sull'altruismo dei dati, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione e l'elaborazione di un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, tenendo conto del parere del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e coinvolgendo opportunamente i pertinenti portatori di interessi. Il modulo permette di raccogliere il consenso o l’autorizzazione in un formato uniforme in tutti gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

  2. Il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizza un approccio modulare che ne consente la personalizzazione in funzione di settori specifici e finalità diverse.

  3. Qualora siano forniti dati personali, il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati garantisce che gli interessati possano dare e revocare il proprio consenso a una specifica operazione di trattamento dei dati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

  4. Il modulo è disponibile in un formato stampabile e facilmente comprensibile nonché in un formato elettronico predisposto per la lettura automatica.