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Capo IX — Disposizioni finali e transitorie

Articolo 34 — Sanzioni

  1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31, dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11, delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12, e delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nelle loro norme in materia di sanzioni, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati. Entro il 24 settembre 2023, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e notificano ad essa senza ritardo eventuali successive modifiche ad esse pertinenti.

  2. Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi per l'imposizione di sanzioni ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in caso di violazione del presente regolamento, se opportuno:

    a) la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;

    b) qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta al fine di attenuare il danno derivante dalla violazione o porvi rimedio;

    c) qualsiasi precedente violazione da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

    d) i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta in ragione della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati in modo attendibile;

    e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Articolo 35 — Valutazione e riesame

Entro il 24 settembre 2025 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La relazione, se necessario, è corredata di proposte legislative.

La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:

a) l'applicazione e il funzionamento delle norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 34;

b) il grado di conformità con il presente regolamento dei rappresentanti legali dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute non stabiliti nell'Unione e il grado di applicabilità delle sanzioni imposte a tali fornitori e organizzazioni;

c) il tipo di organizzazioni per l'altruismo dei dati registrate a norma del capo IV e una panoramica degli obiettivi di interesse generale per le quali i dati sono condivisi al fine di stabilire criteri chiari a tale riguardo.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

Articolo 36 — Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, la voce «Avvio, gestione e chiusura di un'impresa» è sostituita dalla seguente:

Articolo 37 — Disposizioni transitorie

Le entità che forniscono i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 il 23 giugno 2022 ottemperano agli obblighi di cui al capo III entro il 24 settembre 2025.

Articolo 38 — Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 24 settembre 2023.