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GDPR — Regolamento (UE) 2016/679

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation). È l'atto-quadro del diritto UE in materia di protezione dei dati personali; resta pienamente applicabile quando un sistema di IA tratta dati personali, come espressamente confermato dall'art. 2, paragrafo 7, dell'AI Act.

Identificativi

Campo Valore
Titolo ufficiale Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
CELEX 32016R0679
CELEX consolidata 02016R0679-20160504
ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
Pubblicazione GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
Adozione 27 aprile 2016
Entrata in vigore 24 maggio 2016
Applicazione 25 maggio 2018
Base giuridica Articolo 16 TFUE
Tipo di atto Regolamento — direttamente applicabile in tutti gli Stati membri

Struttura

11 capi · 99 articoli · 173 considerando · nessun allegato.

Capo Argomento Articoli
I Disposizioni generali 1 – 4
II Principi 5 – 11
III Diritti dell'interessato 12 – 23
IV Titolare del trattamento e responsabile del trattamento 24 – 43
V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 44 – 50
VI Autorità di controllo indipendenti 51 – 59
VII Cooperazione e coerenza 60 – 76
VIII Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni 77 – 84
IX Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento 85 – 91
X Atti delegati e atti di esecuzione 92 – 93
XI Disposizioni finali 94 – 99

Ambito di applicazione

Materiale (art. 2): si applica al trattamento, interamente o parzialmente automatizzato, di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Esclusioni espresse: attività fuori dall'ambito del diritto UE; politica estera e di sicurezza comune; attività esclusivamente personali o domestiche; attività delle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati (rinvio alla direttiva (UE) 2016/680).

Territoriale (art. 3): si applica al trattamento effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento di un titolare o responsabile nell'Unione, indipendentemente da dove avvenga il trattamento; e al trattamento, da parte di soggetti non stabiliti nell'Unione, di dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, quando le attività riguardano l'offerta di beni o servizi a tali interessati o il monitoraggio del loro comportamento all'interno dell'Unione.

Cross-reference con l'AI Act

L'AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689) è espressamente costruito senza pregiudizio per il GDPR. I principali punti di intersezione testuale:

AI Act GDPR Natura dell'intersezione
Art. 2, par. 7 Tutto il GDPR Clausola di salvaguardia: l'AI Act non pregiudica il GDPR
Considerando 10 L'AI Act dichiara il GDPR (insieme a Reg. 2018/1725 e Dir. 2016/680) come quadro di riferimento per i dati personali
Art. 3, par. 37 Art. 9, par. 1 Definizione di "categorie particolari di dati personali" — rinvio definitorio
Art. 3, par. 50 Art. 4, par. 1 Definizione di "dati personali" — rinvio definitorio
Art. 3, par. 52 Art. 4, par. 4 Definizione di "profilazione" — rinvio definitorio
Art. 10, par. 5 Art. 9 Possibilità di trattare categorie particolari di dati per il bias monitoring dei sistemi IA ad alto rischio, fatte salve le condizioni del GDPR
Art. 26, par. 10 Art. 22 Decisioni automatizzate: il deployer di sistemi IA ad alto rischio deve informare l'interessato secondo l'art. 22 GDPR
Art. 27 Art. 35 Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) e Data Protection Impact Assessment (DPIA): coordinamento tra le due valutazioni d'impatto
Art. 59 Tutto il GDPR Sandbox normativi per l'IA: il trattamento dei dati personali nell'ambito di un sandbox resta soggetto al GDPR

La tabella copre i rinvii diretti dell'AI Act al GDPR. Cross-reference operativi più ampi (governance, autorità competenti, sanzioni) richiedono un'analisi caso per caso e saranno oggetto di approfondimenti dedicati nelle sezioni Soft law e Risorse.

Cross-reference con il Data Governance Act

Il Data Governance Act (DGA, Reg. (UE) 2022/868) opera senza pregiudizio del GDPR (art. 1, par. 3 DGA): in caso di conflitto prevale il GDPR, e il DGA non crea una base giuridica per il trattamento di dati personali. I principali punti di intersezione testuale e operativa:

GDPR DGA Natura dell'intersezione
Tutto il GDPR Art. 1, par. 3; considerando 4 Clausola di salvaguardia: il DGA è senza pregiudizio del GDPR; in caso di conflitto prevale il GDPR; il DGA non crea base giuridica per il trattamento di dati personali
Art. 4, punto 1 («dati personali») DGA, art. 2, punto 3 Definizione: rinvio definitorio diretto
Art. 4, punto 1 («interessato») DGA, art. 2, punto 7 Definizione: rinvio definitorio diretto
Art. 4, punto 2 («trattamento») DGA, art. 2, punto 12 Definizione: rinvio definitorio diretto al GDPR (e al Reg. (UE) 2018/1807 per i dati non personali)
Art. 4, punto 11; art. 7 (consenso) DGA, art. 2, punto 5; art. 25 (modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati) Rinvio definitorio + applicazione operativa: il consenso altruistico (DGA art. 25) è subordinato a tutte le condizioni GDPR per la validità del consenso (libertà, specificità, informazione, revocabilità)
Artt. 5, 6, 9; art. 25 (privacy by design) DGA, capo II — artt. 3-9; art. 5, par. 3-13 Riutilizzo di dati pubblici protetti che includono dati personali: le condizioni DGA (anonimizzazione, ambiente sicuro, accordi di riservatezza, divieto di re-identificazione) si cumulano con la base giuridica e i principi GDPR
Artt. 7, 12-22 (consenso, diritti dell'interessato) DGA, capo III — artt. 10-15; art. 12 (condizioni di fornitura) Servizi di intermediazione dei dati che coinvolgono dati personali: operare a beneficio dell'interessato, separazione strutturale dal data user, neutralità rispetto ai dati intermediati, divieto di monetizzazione
Artt. 6, 7, 9; art. 13 DGA, capo IV — artt. 16-25 (altruismo); art. 25 Altruismo dei dati: il consenso al trattamento per finalità altruistiche è raccolto tramite modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati (atto di esecuzione della Commissione) ed è subordinato a tutte le condizioni GDPR

La tabella copre i rinvii diretti. Cross-reference operative più estese (rapporti con DSA, Cyber Resilience Act, NIS2 e Product Liability Directive) saranno oggetto di approfondimenti dedicati nelle sezioni Soft law e Risorse via via che le pagine corrispondenti verranno pubblicate.

Modifiche e rettifiche

Il testo originario del 2016 è stato oggetto di tre rettifiche pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE. La versione consolidata EUR-Lex usata in questa sezione (02016R0679-20160504) integra tutte le rettifiche al 4.5.2016. Le ulteriori rettifiche pubblicate successivamente (GU L 127 del 23.5.2018; GU L 074 del 4.3.2021) sono incorporate nelle revisioni successive del testo consolidato.

Stato di applicabilità

Il GDPR è pienamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, senza necessità di atti nazionali di attuazione (essendo regolamento). In Italia il quadro applicativo è completato dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), riformato dal D.Lgs. 101/2018 per renderlo coerente con il GDPR.

Termini correlati nel glossario

Voci del glossario AI-centric rilevanti per questo atto:

Fonti ufficiali

Indice della sezione