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Capo III — Conformità dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento

Articolo 20 — Presunzione di conformità dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento

  1. Un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III contemplati da tali norme o da parti di esse.

  2. Come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione richiede a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere norme armonizzate per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III.

  3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni relative ai requisiti tecnici che forniscono i mezzi per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III per i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    a) la Commissione ha richiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III e:

    i) la richiesta non è stata accettata; o

    ii) le norme armonizzate in riscontro a tale richiesta non sono prodotte entro la scadenza stabilita conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

    iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

    b) nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute pertinenti di cui all’allegato III è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

    Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano state soddisfatte le condizioni seguenti:

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

  4. Prima di predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 3, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

  5. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto del parere degli organismi competenti o del gruppo di esperti e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

  6. Un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento conforme alle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 o a parti di esse è considerato conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III disciplinati da tali specifiche comuni o da parti di esse.

  7. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, o parti di essi riguardanti gli stessi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute quali disciplinati da tale norma armonizzata.

  8. Se uno Stato membro ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

  9. Le macchine e i prodotti correlati che sono stati certificati o per i quali è stata emessa una dichiarazione di conformità nell’ambito di un sistema di certificazione della cibersicurezza adottato conformemente al regolamento (UE) 2019/881 e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III, punti 1.1.9 e 1.2.1, per quanto concerne la protezione contro la corruzione e la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di controllo nella misura in cui tali requisiti siano contemplati dal certificato di cibersicurezza o dalla dichiarazione di conformità o da loro parti.

Articolo 21 — Dichiarazione di conformità UE per le macchine e i prodotti correlati

  1. La dichiarazione di conformità UE attesta che la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili di cui all'allegato III è stata dimostrata.

  2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato V, parte A, e contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui agli allegati VI, VIII, IX e X. È continuamente aggiornata ed è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato la macchina o il prodotto correlato sono immessi, messi a disposizione o messi in servizio.

  3. Se alla macchina o al prodotto correlato si applicano più atti giuridici dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tali atti. Tale dichiarazione contiene gli estremi degli atti giuridici dell'Unione in questione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

  4. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della macchina o del prodotto correlato ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 22 — Dichiarazione di incorporazione UE di quasi-macchine

  1. La dichiarazione di incorporazione UE attesta che la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III è stata dimostrata.

  2. La dichiarazione di incorporazione UE ha la struttura tipo di cui all'allegato V, parte B. È costantemente aggiornata e tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato la quasi-macchina è immessa o messa a disposizione.

  3. Se alla quasi-macchina si applicano più atti giuridici dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, la dichiarazione di incorporazione UE contiene un'indicazione con la quale si dichiara la conformità a tali atti. Tale dichiarazione contiene gli estremi degli atti giuridici dell'Unione in questione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

  4. Con la dichiarazione di incorporazione UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della quasi-macchina ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 23 — Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 24 — Norme per l'apposizione della marcatura CE alle macchine e ai prodotti correlati

  1. La marcatura CE è apposta sulla macchina o sul prodotto correlato in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora non sia possibile o la natura della macchina o del prodotto correlato non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento della macchina o del prodotto correlato.

  2. La marcatura CE è apposta sulla macchina o sul prodotto correlato prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio.

  3. Qualora la conformità di una macchina o di un prodotto correlato sia valutata conformemente alla procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 25, paragrafo 3, lettere b), c) e d), la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella procedura.

    Il numero di identificazione di tale organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle istruzioni di quest'ultimo, dal fabbricante o dal mandatario del fabbricante.

  4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

  5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.