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NIS2 — Direttiva (UE) 2022/2555

La NIS2 (Network and Information Security 2), Direttiva (UE) 2022/2555, costituisce il nuovo quadro orizzontale dell'Unione per garantire un livello comune elevato di cibersicurezza in tutta l'UE. Sostituisce e amplia la prima Direttiva NIS (Dir. (UE) 2016/1148, recepita in Italia con il D.Lgs. 65/2018), introducendo un quadro armonizzato per due categorie di soggetti — essenziali e importanti — operanti in 18 settori critici. La direttiva impone misure di gestione del rischio di cibersicurezza, obblighi di segnalazione degli incidenti significativi e un regime di vigilanza, esecuzione e cooperazione transfrontaliera. Recepita in Italia con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138.

Identificativi

Titolo Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)
CELEX 32022L2555
GU UE L 333 del 27.12.2022, pag. 80
Data adozione 14 dicembre 2022
Entrata in vigore 16 gennaio 2023
Termine di recepimento 17 ottobre 2024
Recepimento italiano D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138
Rettifiche C1 (GU L 112, 27.4.2023); C2 (GU L 90206, 22.12.2023); C3 (GU L 90309, 4.4.2025) — non integrate nel testo qui pubblicato

Struttura

  • 9 capi (I–IX) per un totale di 46 articoli
  • 144 considerando
  • 3 allegati:
    • I — Settori ad alta criticità (11 settori): energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi TIC B2B, pubblica amministrazione, spazio
    • II — Altri settori critici (7 settori): servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti, fabbricazione/produzione e distribuzione di sostanze chimiche, produzione/trasformazione e distribuzione di alimenti, fabbricazione, fornitori di servizi digitali, ricerca
    • III — Tavola di concordanza con la Dir. (UE) 2016/1148 (NIS1)

Ambito di applicazione

La NIS2 introduce due categorie unificate di soggetti destinatari (art. 3):

  • soggetti essenziali: di norma i grandi soggetti operanti nei settori dell'allegato I, oltre a categorie specifiche individuate dalla direttiva (CSIRT, registri di nomi di dominio di primo livello, prestatori di servizi fiduciari qualificati, fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, soggetti della pubblica amministrazione centrale, ecc.);
  • soggetti importanti: gli altri soggetti — di medie e grandi dimensioni — operanti negli allegati I e II che non rientrano fra i soggetti essenziali.

L'individuazione si basa su una combinazione di dimensioni (medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE) e settori (allegati I e II). Sono esclusi, in linea generale, i microsoggetti e le piccole imprese, salvi i casi in cui la natura del servizio renda comunque applicabile la direttiva (art. 2, parr. 2, 3, 4, 5).

Sono esclusi dall'ambito (art. 2, parr. 7-11):

  • le pubbliche amministrazioni che svolgono attività in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa o applicazione della legge (con un nucleo di disposizioni applicabili);
  • i soggetti del settore finanziario per i quali si applica il Regolamento DORA (UE) 2022/2554 come lex specialis (art. 4 NIS2);
  • alcuni soggetti soggetti a regimi settoriali equivalenti.

I soggetti essenziali e importanti sono soggetti agli obblighi sostanziali del capo IV: misure di gestione del rischio di cibersicurezza (art. 21), segnalazione degli incidenti significativi (art. 23), uso di schemi europei di certificazione della cibersicurezza (Reg. (UE) 2019/881, art. 24), registrazione (art. 27), standard (art. 25). La direttiva impone inoltre obblighi di governance in capo agli organi di gestione (art. 20): approvazione delle misure, supervisione dell'attuazione, responsabilità diretta in caso di violazione.

Cross-reference settuple con AI Act, GDPR, Data Act, DGA, PLD, DSA e CRA

La NIS2 interagisce con sette atti UE pubblicati su questo sito: l'AI Act (per i sistemi di IA dei soggetti essenziali e per la cibersicurezza dei sistemi IA ad alto rischio), il GDPR (per la doppia notifica degli incidenti che coinvolgono dati personali), il Data Act (per la condivisione di dati a fini di gestione del rischio cyber), il DGA (per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati come soggetti potenzialmente NIS2), la PLD (per la responsabilità del software impiegato dai soggetti essenziali), il DSA (per la sovrapposizione VLOPs/VLOSEs ↔ soggetti essenziali) e il CRA (binomio orizzontale: prodotti vs soggetti).

Asse NIS2 ↔ AI Act (sistemi di IA in soggetti essenziali e gestione del rischio)

NIS2 AI Act Natura dell'intersezione
Art. 21, par. 2 (misure di gestione del rischio) AI Act, art. 15 (cibersicurezza dei sistemi IA ad alto rischio) Convergenza tecnica: i soggetti essenziali NIS2 che impiegano sistemi IA ad alto rischio devono garantire la cibersicurezza tanto del soggetto (NIS2) quanto del sistema (AI Act); le misure di art. 21 NIS2 includono la sicurezza dei sistemi IA
Art. 23 (segnalazione di incidenti significativi) AI Act, art. 73 (notifica incidenti gravi); art. 79 (sistemi IA che presentano un rischio) Notifiche parallele: incidenti che coinvolgono sistemi IA ad alto rischio in soggetti essenziali NIS2 possono richiedere notifica sia al CSIRT (NIS2) sia all'autorità di vigilanza del mercato AI Act
Art. 6, punto 38 (definizione «fornitore di servizi DNS», «fornitore di servizi di registrazione di nomi di dominio»); allegato I, punto 8 (infrastrutture digitali) AI Act, allegato III, punto 1 (sistemi IA biometrici); punto 6 (law enforcement) I fornitori di infrastrutture digitali e cloud sono soggetti essenziali NIS2 e spesso deployer di sistemi IA ad alto rischio: doppia conformità
Art. 24 (uso di schemi europei di certificazione della cibersicurezza) AI Act, art. 42 (presunzione di conformità mediante norme armonizzate) Schemi di certificazione comuni: il Reg. (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act) funge da quadro condiviso
Capo VII — artt. 31-37 (vigilanza ed esecuzione) AI Act, capo VII (governance); capo IX (post-market monitoring) Coordinamento autorità: autorità competenti NIS2 e autorità di vigilanza del mercato AI Act cooperano sui sistemi IA in soggetti essenziali

Asse NIS2 ↔ GDPR (doppia notifica per incidenti su dati personali)

NIS2 GDPR Natura dell'intersezione
Art. 2, par. 14; considerando 14 Tutto il GDPR Clausola di salvaguardia: la NIS2 è senza pregiudizio del GDPR; in caso di conflitto prevale il GDPR; la NIS2 non costituisce base giuridica per il trattamento di dati personali
Art. 6, punto 14 («dati personali» — rinvio al GDPR) GDPR, art. 4, punto 1 Rinvio definitorio diretto
Art. 23 (segnalazione di incidenti significativi al CSIRT) GDPR, artt. 33, 34 (notifica del data breach al Garante e all'interessato) Doppia notifica: lo stesso incidente che colpisce un soggetto essenziale e coinvolge dati personali può attivare entrambi gli obblighi (NIS2 al CSIRT, GDPR al Garante). Considerando 105 NIS2: necessario coordinamento e scambio di informazioni fra autorità
Art. 21, par. 2, lett. a-i (misure di gestione del rischio) GDPR, art. 32 (sicurezza del trattamento); art. 25 (data protection by design) Convergenza sostanziale: le misure NIS2 (politiche di analisi rischio, gestione incidenti, sicurezza catena di approvvigionamento, encryption, MFA, ecc.) coincidono in gran parte con le misure tecniche e organizzative GDPR. La conformità NIS2 contribuisce — ma non sostituisce — la conformità GDPR
Art. 30 (cooperazione e scambio di informazioni); art. 35 (cooperazione tra autorità competenti e DPA) GDPR, capo VI (autorità di controllo); art. 60 (cooperazione) Cooperazione formalizzata: le autorità competenti NIS2 cooperano con i Garanti (DPA) per gli incidenti che ricadono in entrambi i regimi
Considerando 105 GDPR, capo VIII (mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni) I meccanismi sanzionatori NIS2 (art. 36) e GDPR (art. 83) sono autonomi e si applicano cumulativamente per l'aspetto cybersicurezza e l'aspetto protezione dati

Asse NIS2 ↔ Data Act (condivisione dati per gestione del rischio)

NIS2 Data Act Natura dell'intersezione
Art. 30 (cooperazione e scambio di informazioni operative) Data Act, capo V — artt. 14-22 (B2G in necessità eccezionali) Modelli paralleli di scambio: la NIS2 organizza la condivisione di informazioni di sicurezza (anche cyber threat intelligence) tra soggetti e autorità; il Data Act consente l'accesso a dati di privati per esigenze pubbliche eccezionali, comprese situazioni di crisi cyber
Art. 21, par. 2, lett. d (sicurezza catena di approvvigionamento); art. 22 (valutazione coordinata dei rischi) Data Act, capo VI — artt. 23-31 (switching dei servizi cloud) I soggetti essenziali NIS2 che si avvalgono di servizi cloud (gestione del rischio di terze parti) traggono dal Data Act garanzie di portabilità e interoperabilità che rafforzano la resilienza operativa
Allegato I, punto 8 (fornitori di servizi cloud, data centre) Data Act, art. 2, punti 6-8 (servizi correlati, servizi di trattamento dati) I fornitori di servizi cloud sono soggetti essenziali NIS2 e tipicamente operatori soggetti al regime Data Act sul cloud switching
Art. 24 (uso di schemi di certificazione UE) Data Act, art. 33, par. 11 (interoperabilità e standard) Standardizzazione coordinata: la NIS2 può imporre certificazioni; il Data Act promuove standard di interoperabilità — i due si rafforzano reciprocamente

Asse NIS2 ↔ DGA (servizi di intermediazione dei dati come soggetti)

NIS2 DGA Natura dell'intersezione
Allegato I, punto 8 (infrastrutture digitali); allegato II, punto 6 (fornitori di servizi digitali) DGA, art. 2, punto 11 («servizio di intermediazione dei dati»); art. 11 (notifica) I fornitori di servizi di intermediazione dei dati DGA possono qualificarsi come soggetti essenziali o importanti NIS2, in particolare quando operano come fornitori di servizi cloud, marketplace online o piattaforme di rete sociale
Art. 21 (misure di gestione del rischio) DGA, art. 12 (condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione, lett. h, m — sicurezza) Convergenza tecnica: i requisiti DGA di sicurezza per i servizi di intermediazione confluiscono nelle misure tecniche NIS2 (encryption, autenticazione, controllo accessi)
Art. 23 (segnalazione incidenti) DGA, art. 14 (rappresentante legale); art. 12, lett. m (notifica violazioni di sicurezza) Notifiche distinte: la NIS2 notifica al CSIRT, il DGA prevede notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione e ai data subject affected
Capo VI — artt. 29-30 (condivisione delle informazioni) DGA, capo VI — artt. 29-30 (EDIB) Modelli di cooperazione paralleli: NIS2 organizza condivisione di informazioni di sicurezza fra soggetti, DGA istituisce l'EDIB per la governance dei dati

Asse NIS2 ↔ PLD (responsabilità del software dei soggetti essenziali)

NIS2 PLD Natura dell'intersezione
Art. 21 (misure di gestione del rischio); art. 23 (segnalazione incidenti) PLD, art. 4, punto 1 (definizione «prodotto», include software); art. 7 (presunzione di difettosità) I sistemi software impiegati da soggetti essenziali NIS2 sono prodotti ai sensi PLD: se un incidente cyber è causato da un difetto del software, il danneggiato può attivare l'azione PLD contro il fabbricante
Art. 21, par. 2, lett. d (sicurezza della catena di approvvigionamento); considerando 85, 90 PLD, considerando 32; art. 7, par. 2, lett. f Catena PLD-NIS2: il soggetto essenziale che subisce un incidente per vulnerabilità non sanata di un fornitore di servizi/software può attivare la PLD nei confronti del fornitore; specularmente, il fabbricante che non rilascia aggiornamenti di sicurezza contribuisce alla difettosità del prodotto
Art. 21, par. 2, lett. j (uso di MFA, encryption, ecc.) PLD, art. 7, par. 2, lett. f (cybersecurity come elemento di non-difettosità) Standard di sicurezza condivisi: le misure NIS2 in capo ai soggetti e i requisiti di non-difettosità del prodotto PLD convergono sui medesimi standard tecnici

Asse NIS2 ↔ DSA (VLOPs/VLOSEs come soggetti essenziali)

NIS2 DSA Natura dell'intersezione
Allegato I, punto 8 (infrastrutture digitali); allegato II, punto 6 (fornitori di servizi digitali — online marketplace, motori di ricerca, piattaforme di rete sociale) DSA, art. 33 (designazione VLOPs/VLOSEs) Sovrapposizione strutturale: le VLOPs/VLOSEs designate ai sensi del DSA sono fornitori di servizi digitali ai sensi NIS2 e tipicamente qualificano come soggetti essenziali o importanti
Art. 21 (misure di gestione del rischio) DSA, art. 34 (valutazione rischio sistemico); art. 35 (mitigazione) Cumulo di valutazioni: una VLOP soggetta a NIS2 deve effettuare sia la valutazione del rischio cyber NIS2 sia la valutazione di rischio sistemico DSA (più ampia: include rischi su contenuti, diritti fondamentali, processi democratici); le due si integrano
Art. 23 (segnalazione incidenti significativi al CSIRT) DSA, art. 32 (notifica di sospetto reato); art. 42 (relazioni di trasparenza VLOPs) Notifiche distinte: NIS2 al CSIRT per incidenti cyber, DSA all'autorità competente per sospetti reati e per relazioni di trasparenza
Capo VII — art. 31 (autorità competenti); art. 35 (cooperazione) DSA, capo IV — coordinatori dei servizi digitali Cooperazione tra autorità: autorità competenti NIS2, coordinatori dei servizi digitali (DSC) e Commissione operano in coordinamento sui dossier che riguardano VLOPs

Asse NIS2 ↔ CRA (soggetti vs prodotti — binomio orizzontale)

NIS2 e CRA sono i due pilastri orizzontali della cibersicurezza UE. La NIS2 disciplina i soggetti (gestione del rischio, segnalazione di incidenti, vigilanza); il CRA disciplina i prodotti (cibersicurezza by design lungo il ciclo di vita). I due regimi sono complementari e operano in modo cumulativo: i soggetti NIS2 acquistano prodotti CRA per costruire la propria postura di sicurezza.

NIS2 CRA Natura dell'intersezione
Considerando 49; intero impianto Tutto il CRA, in particolare art. 1 Binomio strutturale: la NIS2 garantisce che i soggetti che operano in settori critici abbiano misure di gestione del rischio adeguate; il CRA garantisce che i prodotti che essi utilizzano siano sicuri by design. Insieme realizzano il baseline UE di cibersicurezza
Art. 23 (segnalazione di incidenti significativi al CSIRT) CRA, art. 14 (notifica vulnerabilità sfruttate e incidenti gravi via Single Reporting Platform) Notifiche complementari: il soggetto NIS2 colpito dall'incidente notifica al CSIRT; il fabbricante del prodotto compromesso notifica via CRA. Il considerando 76 CRA prevede coordinamento per evitare duplicazioni
Art. 21 (misure di gestione del rischio); art. 21, par. 2, lett. d (sicurezza della catena di approvvigionamento) CRA, art. 13, par. 8 (support period e aggiornamenti di sicurezza) Catena della fiducia: i soggetti NIS2 dipendono dagli aggiornamenti di sicurezza CRA per mantenere la propria postura di sicurezza; la NIS2 obbliga il soggetto a una patch management coerente con il support period del fabbricante
Allegato I, allegato II (settori) CRA, allegato III, classe II; allegato IV (prodotti importanti e critici) Allineamento tra categorie di prodotto critico CRA e settori critici NIS2: i prodotti importanti/critici CRA sono tipicamente quelli utilizzati nei settori NIS2
Art. 24 (uso di schemi europei di certificazione della cibersicurezza) CRA, capo IV — artt. 33-46 (notifica organismi di valutazione della conformità) Schemi di certificazione comuni: le procedure di valutazione della conformità CRA possono richiamare schemi di certificazione europei (Reg. (UE) 2019/881) che la NIS2 può imporre ai soggetti essenziali
Art. 30 (condivisione delle informazioni) CRA, considerando 76 Cooperazione operativa: le autorità di vigilanza del mercato CRA cooperano con i CSIRT e le autorità competenti NIS2 per la condivisione di informazioni su vulnerabilità e incidenti

Settetto definitorio

Sette nozioni chiave attraversano simultaneamente NIS2 e gli altri sette atti, con la NIS2 che introduce un proprio vocabolario tecnico (soggetto essenziale/importante, incidente significativo, near miss, minaccia informatica):

Concetto NIS2 AI Act GDPR Data Act DGA PLD DSA CRA
Soggetto / fornitore art. 6, punto 38 (soggetto); art. 3 (essenziale/importante) art. 3, punti 3, 4 (provider, deployer) art. 4, punti 7, 8 (titolare/responsabile) art. 2, punti 13, 14 (titolare/destinatario dei dati) art. 2, punto 11 (intermediario dei dati) art. 4, punto 10 (fabbricante) art. 3, lett. b (prestatore intermediario) art. 3, punto 12 (fabbricante)
Dati personali art. 6, punto 14 (rinvio al GDPR) art. 3, punto 50 art. 4, punto 1 art. 2, punto 3 art. 2, punto 3 art. 4, punto 6 (rinvio implicito al GDPR) considerando 17 (rinvio al GDPR)
Incidente / violazione art. 6, punti 6, 7; art. 23 art. 3, punto 49 (incidente grave) art. 4, punto 12; art. 33 n/a n/a n/a art. 32 (sospetto reato) art. 3, punto 41
Vulnerabilità art. 6, punto 8 n/a n/a n/a n/a (rinvio sostanziale) n/a art. 3, punto 42
Minaccia informatica art. 6, punto 10 (richiamata in più capi) (rilevante per rischio) n/a n/a n/a (rilevante per rischio sistemico) (presupposta)
Cibersicurezza / security by design art. 6, punto 3; art. 21 art. 15 art. 32 (rilevante) n/a (rinvio sostanziale) n/a allegato I; art. 13
Notifica / reporting art. 23 art. 73 artt. 33, 34 n/a n/a n/a art. 32 art. 14

Recepimento italiano (D.Lgs. 138/2024)

L'Italia ha recepito la NIS2 con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, in vigore dal 16 ottobre 2024. L'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale (ACN) è designata come autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico; il CSIRT Italia, operante presso ACN, è designato come CSIRT nazionale.

Il decreto definisce le procedure di registrazione dei soggetti essenziali e importanti, le scadenze di adempimento progressivo delle misure di gestione del rischio, il regime di vigilanza ed esecuzione e l'apparato sanzionatorio (sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo globale per i soggetti essenziali; fino a 7 milioni o all'1,4% per i soggetti importanti). L'ACN ha emanato successivamente delibere e guidelines operative per la registrazione e per l'adempimento degli obblighi.

Modifiche e rettifiche

La NIS2 ha ricevuto 3 rettifiche di natura redazionale, non integrate nel testo qui pubblicato (l'origine è la versione originale del 14.12.2022):

  • C1: Rettifica, GU L 112 del 27.4.2023, pag. 51
  • C2: Rettifica, GU L 90206 del 22.12.2023, pag. 1
  • C3: Rettifica, GU L 90309 del 4.4.2025, pag. 1

Per il testo consolidato vigente con le rettifiche incorporate, fare riferimento a EUR-Lex (CELEX 02022L2555).

La NIS2 modifica espressamente:

e abroga la Direttiva (UE) 2016/1148 (NIS1).

Stato di applicabilità

La NIS2 è applicabile dal 18 ottobre 2024 (termine di recepimento). In Italia, gli obblighi sostanziali si applicano in base al calendario fissato dal D.Lgs. 138/2024 e dalle determinazioni dell'ACN: registrazione dei soggetti, adozione delle misure di gestione del rischio, attivazione del regime di segnalazione degli incidenti, regime sanzionatorio.

Termini correlati nel glossario

Voci del glossario AI-centric rilevanti per questo atto:

Fonti ufficiali

Indice della sezione

  • Considerando — 144 considerando integrali
  • Testo — 9 capi, 46 articoli
  • Allegati — 3 allegati (settori ad alta criticità, altri settori critici, tavola di concordanza)