Allegato I — Settori ad alta criticità
| Settore | Sottosettore | Tipo di soggetto |
|---|---|---|
| 1. Energia | 1. | Energia |
| 1. | Energia | |
| a) | Energia elettrica | |
| — | Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva | |
| — Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 | — | Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 |
| — | Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 | |
| — Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 | — | Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 |
| — | Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 | |
| — Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944 | — | Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944 |
| — | Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944 | |
| — Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) — Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944 — Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità | — | Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) |
| — | Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) | |
| — | Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944 | |
| — | Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità | |
| b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento | b) | Teleriscaldamento e teleraffrescamento |
| b) | Teleriscaldamento e teleraffrescamento | |
| — | Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) | |
| c) Petrolio | c) | Petrolio |
| c) | Petrolio | |
| — | Gestori di oleodotti | |
| — Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio | — | Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio |
| — | Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio | |
| — Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4) | — | Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4) |
| — | Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4) | |
| d) Gas | d) | Gas |
| d) | Gas | |
| — | Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) | |
| — Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE | — | Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE |
| — | Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE | |
| — Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE | — | Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE |
| — | Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE | |
| — Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE | — | Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE |
| — | Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE | |
| — Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE | — | Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE |
| — | Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE | |
| — Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE; | — | Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE; |
| — | Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE; | |
| — Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale | — | Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale |
| — | Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale | |
| e) Idrogeno | e) | Idrogeno |
| e) | Idrogeno | |
| — | Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno | |
| 2. Trasporti | 2. | Trasporti |
| 2. | Trasporti | |
| a) | Trasporto aereo | |
| — | Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali | |
| — Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti | — | Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti |
| — | Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti | |
| — Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) | — | Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) |
| — | Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) | |
| b) Trasporto ferroviario | b) | Trasporto ferroviario |
| b) | Trasporto ferroviario | |
| — | Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) | |
| — Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva | — | Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva |
| — | Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva | |
| c) Trasporto per vie d'acqua | c) | Trasporto per vie d'acqua |
| c) | Trasporto per vie d'acqua | |
| — | Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), escluse le singole navi gestite da tale compagnia | |
| — Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti | — | Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti |
| — | Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti | |
| — Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) | — | Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) |
| — | Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) | |
| d) Trasporto su strada | d) | Trasporto su strada |
| d) | Trasporto su strada | |
| — | Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (13) responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale | |
| — Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) | — | Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) |
| — | Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) | |
| 3. Settore bancario | 3. | Settore bancario |
| 3. | Settore bancario | |
| 4. Infrastrutture dei mercati finanziari | 4. | Infrastrutture dei mercati finanziari |
| 4. | Infrastrutture dei mercati finanziari | |
| — | Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) | |
| — Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) | — | Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) |
| — | Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) | |
| 5. Settore sanitario | 5. | Settore sanitario |
| 5. | Settore sanitario | |
| — | Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) | |
| — Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) | — | Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) |
| — | Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) | |
| — Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) — Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 — Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) | — | Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) |
| — | Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) | |
| — | Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 | |
| — | Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) | |
| 6. Acqua potabile | 6. | Acqua potabile |
| 6. | Acqua potabile | |
| 7. Acque reflue | 7. | Acque reflue |
| 7. | Acque reflue | |
| 8. Infrastrutture digitali | 8. | Infrastrutture digitali |
| 8. | Infrastrutture digitali | |
| — | Fornitori di punti di interscambio internet | |
| — Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice | — | Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice |
| — | Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice | |
| — Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) | — | Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) |
| — | Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) | |
| — Fornitori di servizi di cloud computing | — | Fornitori di servizi di cloud computing |
| — | Fornitori di servizi di cloud computing | |
| — Fornitori di servizi di data center | — | Fornitori di servizi di data center |
| — | Fornitori di servizi di data center | |
| — Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) | — | Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) |
| — | Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) | |
| — Fornitori di servizi fiduciari | — | Fornitori di servizi fiduciari |
| — | Fornitori di servizi fiduciari | |
| — Fornitori di reti pubbliche di comunicazione | — | Fornitori di reti pubbliche di comunicazione |
| — | Fornitori di reti pubbliche di comunicazione | |
| — Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico | — | Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico |
| — | Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico | |
| 9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business) | 9. | Gestione dei servizi TIC (business-to-business) |
| 9. | Gestione dei servizi TIC (business-to-business) | |
| — | Fornitori di servizi gestiti | |
| — | Fornitori di servizi di sicurezza gestiti | |
| 10. Pubblica amministrazione | 10. | Pubblica amministrazione |
| 10. | Pubblica amministrazione | |
| — | Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale | |
| — Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale | — | Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale |
| — | Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale | |
| 11. Spazio | 11. | Spazio |
| 11. | Spazio |
(1) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ( GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125 ).
(2) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ( GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54 ).
(3) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 ).
(4) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ( GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9 ).
(5) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ( GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94 ).
(6) Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ( GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11 ).
(7) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE ( GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1 ).
(8) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ( GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 ).
(9) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32 ).
(10) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ( GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6 ).
(11) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti ( GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28 ).
(12) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ( GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10 )
(13) Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale ( GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21 ).
(14) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ( GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1 ).
(15) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 ).
(16) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ).
(17) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 ).
(18) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ( GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45 ).
(19) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ( GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26 ).
(20) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 ).
(21) Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1 ).
(22) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1 ).
(23) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ( GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40 ).