Allegato I — Settori ad alta criticità

Settore Sottosettore Tipo di soggetto
1. Energia 1. Energia
1. Energia
a) Energia elettrica
Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
— Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944 Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
— Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) — Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944 — Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944
Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento
b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento
Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
c) Petrolio c) Petrolio
c) Petrolio
Gestori di oleodotti
— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4) Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4)
Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4)
d) Gas d) Gas
d) Gas
Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE; Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
e) Idrogeno e) Idrogeno
e) Idrogeno
Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
2. Trasporti 2. Trasporti
2. Trasporti
a) Trasporto aereo
Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
— Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
b) Trasporto ferroviario b) Trasporto ferroviario
b) Trasporto ferroviario
Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)
— Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva
Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva
c) Trasporto per vie d'acqua c) Trasporto per vie d'acqua
c) Trasporto per vie d'acqua
Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), escluse le singole navi gestite da tale compagnia
— Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12)
Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12)
d) Trasporto su strada d) Trasporto su strada
d) Trasporto su strada
Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (13) responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)
Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)
3. Settore bancario 3. Settore bancario
3. Settore bancario
4. Infrastrutture dei mercati finanziari 4. Infrastrutture dei mercati finanziari
4. Infrastrutture dei mercati finanziari
Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)
— Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)
Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)
5. Settore sanitario 5. Settore sanitario
5. Settore sanitario
Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18)
— Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)
Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)
— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) — Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 — Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20)
Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20)
Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)
6. Acqua potabile 6. Acqua potabile
6. Acqua potabile
7. Acque reflue 7. Acque reflue
7. Acque reflue
8. Infrastrutture digitali 8. Infrastrutture digitali
8. Infrastrutture digitali
Fornitori di punti di interscambio internet
— Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)
Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)
— Fornitori di servizi di cloud computing Fornitori di servizi di cloud computing
Fornitori di servizi di cloud computing
— Fornitori di servizi di data center Fornitori di servizi di data center
Fornitori di servizi di data center
— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
— Fornitori di servizi fiduciari Fornitori di servizi fiduciari
Fornitori di servizi fiduciari
— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione Fornitori di reti pubbliche di comunicazione
Fornitori di reti pubbliche di comunicazione
— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business) 9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)
Fornitori di servizi gestiti
Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
10. Pubblica amministrazione 10. Pubblica amministrazione
10. Pubblica amministrazione
Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
— Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
11. Spazio 11. Spazio
11. Spazio

(1) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ( GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125 ).

(2) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ( GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54 ).

(3) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 ).

(4) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ( GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9 ).

(5) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ( GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94 ).

(6) Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ( GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11 ).

(7) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE ( GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1 ).

(8) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ( GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 ).

(9) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32 ).

(10) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ( GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6 ).

(11) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti ( GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28 ).

(12) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ( GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10 )

(13) Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale ( GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21 ).

(14) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ( GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1 ).

(15) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 ).

(16) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ).

(17) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 ).

(18) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ( GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45 ).

(19) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ( GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26 ).

(20) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 ).

(21) Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1 ).

(22) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1 ).

(23) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ( GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40 ).