Capo III — Cooperazione a livello dell'Unione e internazionale
Articolo 14 — Gruppo di cooperazione¶
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Al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché di rafforzare la fiducia, è istituito un gruppo di cooperazione.
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Il gruppo di cooperazione svolge i suoi compiti sulla base di programmi di lavoro biennali di cui al paragrafo 7.
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Il gruppo di cooperazione è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'ENISA. Il Servizio europeo per l'azione esterna partecipa alle attività del gruppo di cooperazione in qualità di osservatore. Le autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità competenti a norma del regolamento (UE) 2022/2554 possono partecipare alle attività del gruppo di cooperazione conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.
Ove opportuno, il gruppo di cooperazione può invitare a partecipare ai suoi lavori il Parlamento europeo e i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi.
La Commissione ne assicura il segretariato.
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Il gruppo di cooperazione svolge i compiti seguenti:
a) fornire orientamenti alle autorità competenti in merito al recepimento e all'attuazione della presente direttiva;
b) fornire orientamenti alle autorità competenti in merito allo sviluppo e all'attuazione di politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);
c) scambiare migliori prassi e informazioni relative all'attuazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda minacce informatiche, incidenti, vulnerabilità, quasi incidenti, iniziative di sensibilizzazione, attività di formazione, esercitazioni e competenze, sviluppo di capacità, norme e specifiche tecniche, nonché l'identificazione dei soggetti essenziali e importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);
d) effettuare scambi di consulenza e cooperare con la Commissione per quanto riguarda le nuove iniziative strategiche in materia di cibersicurezza e la coerenza globale dei requisiti settoriali di cibersicurezza;
e) effettuare scambi di consulenza e cooperare con la Commissione per quanto riguarda i progetti di atti delegati o di esecuzione adottati a norma della presente direttiva;
f) scambiare migliori prassi e informazioni con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione;
g) effettuare scambi di opinioni per quanto riguarda l'attuazione degli atti giuridici settoriali dell'Unione che contengono disposizioni in materia di cibersicurezza;
h) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, paragrafo 9 ed elaborare conclusioni e raccomandazioni;
i) effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza di catene di approvvigionamento critiche conformemente all'articolo 22, paragrafo 1;
j) discutere i casi di assistenza reciproca, fra cui le esperienze e i risultati delle azioni di vigilanza comuni transfrontaliere di cui all'articolo 37;
k) su richiesta di uno o più Stati membri interessati, discutere le richieste specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 37;
l) fornire orientamenti strategici alla rete di CSIRT ed EU–CyCLONe su specifiche questioni emergenti;
m) effettuare scambi di opinioni sulla politica in materia di azioni di follow-up a seguito incidenti e crisi di cibersicurezza su vasta scala sulla base degli insegnamenti tratti dalla rete di CSIRT e da EU-CyCLONe;
n) contribuire alle capacità di cibersicurezza in tutta l'Unione agevolando lo scambio di funzionari nazionali attraverso un programma di sviluppo delle capacità che coinvolga il personale delle autorità competenti o dei CSIRT;
o) organizzare riunioni congiunte periodiche con i pertinenti portatori di interessi del settore privato di tutta l'Unione per discutere le attività svolte dal gruppo di cooperazione e raccogliere contributi sulle sfide strategiche emergenti;
p) discutere le attività intraprese per quanto riguarda le esercitazioni di cibersicurezza, compreso il lavoro svolto dall'ENISA;
q) stabilire la metodologia e gli aspetti organizzativi delle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, nonché stabilire, con l'assistenza della Commissione e dell'ENISA, la metodologia di autovalutazione per gli Stati membri a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, ed elaborare, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, i codici di condotta su cui si basano i metodi di lavoro degli esperti di cibersicurezza designati a norma dell'articolo 19, paragrafo 6;
r) elaborare relazioni, ai fini del riesame di cui all'articolo 40, sull'esperienza acquisita a livello strategico e dalle revisioni tra pari;
s) discutere e svolgere periodicamente una valutazione dello stato di avanzamento delle minacce o degli incidenti informatici, come il ransomware.
Il gruppo di cooperazione presenta le relazioni di cui al primo comma, lettera r), alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Gli Stati membri garantiscono la collaborazione effettiva, efficiente e sicura dei loro rappresentanti in seno al gruppo di cooperazione.
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Il gruppo di cooperazione può richiedere alla rete di CSIRT una relazione tecnica su argomenti selezionati.
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Entro il 1 o febbraio 2024 e successivamente ogni due anni, il gruppo di cooperazione stabilisce un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti.
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La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo di cooperazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
La Commissione scambia pareri e coopera con il gruppo di cooperazione in merito ai progetti di atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente al paragrafo 4, lettera e).
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Il gruppo di cooperazione si riunisce periodicamente, e in ogni caso una volta all'anno, con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici istituito a norma della direttiva (UE) 2022/2557 al fine di promuovere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.
Articolo 15 — Rete di CSIRT¶
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Al fine di contribuire allo sviluppo della fiducia e di promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace fra gli Stati membri, è istituita una rete dei CSIRT nazionali.
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La rete di CSIRT è composta da rappresentanti dei CSIRT designati o istituiti a norma dell'articolo 10 e della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione (CERT-UE). La Commissione partecipa alla rete di CSIRT in qualità di osservatore. L'ENISA ne assicura il segretariato e fornisce attivamente assistenza alla cooperazione fra i CSIRT.
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La rete di CSIRT svolge i compiti seguenti:
a) scambiare informazioni per quanto riguarda le capacità dei CSIRT;
b) agevolare la condivisione, il trasferimento e lo scambio di tecnologia e delle misure, delle politiche, degli strumenti, dei processi, delle migliori pratiche e dei quadri pertinenti fra i CSIRT;
c) scambiare informazioni pertinenti per quanto riguarda gli incidenti, i quasi incidenti, le minacce informatiche, i rischi e le vulnerabilità;
d) scambiare informazioni in merito alle pubblicazioni e alle raccomandazioni in materia di cibersicurezza;
e) garantire l'interoperabilità per quanto riguarda le specifiche e i protocolli per lo scambio di informazioni;
f) su richiesta di un membro della rete di CSIRT potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere informazioni relative a tale incidente e alle minacce informatiche, ai rischi e alle vulnerabilità associati;
g) su richiesta di un membro della rete di CSIRT, discutere e, ove possibile, attuare una risposta coordinata a un incidente identificato nella giurisdizione di tale Stato membro;
h) fornire assistenza agli Stati membri nel far fronte a incidenti transfrontalieri a norma della presente direttiva;
i) cooperare e scambiare migliori pratiche con i CSIRT designati in qualità di coordinatori di cui all'articolo 12, paragrafo 1, nonché fornire loro assistenza per quanto riguarda la gestione della divulgazione coordinata di vulnerabilità che potrebbero avere un impatto significativo su soggetti in più di uno Stato membro;
j) discutere e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a:
i) categorie di minacce informatiche e incidenti;
ii) preallarmi;
iii) assistenza reciproca;
iv) principi e modalità di coordinamento in risposta a rischi e incidenti transfrontalieri;
v) contributi al piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo 4, su richiesta di uno Stato membro;
k) informare il gruppo di cooperazione sulle proprie attività e sulle ulteriori forme di cooperazione operativa discusse a norma della lettera j) e, se necessario, chiedere orientamenti in merito;
l) fare il punto sui risultati delle esercitazioni di cibersicurezza, comprese quelle organizzate dall'ENISA;
m) su richiesta di un singolo CSIRT, discutere le capacità e lo stato di preparazione di tale CSIRT;
n) cooperare e scambiare informazioni con i centri operativi di sicurezza regionali e a livello dell'UE al fine di migliorare la consapevolezza situazionale comune sugli incidenti e le minacce informatiche in tutta l'Unione;
o) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, paragrafo 9;
p) fornire orientamenti volti ad agevolare la convergenza delle pratiche operative in relazione all'applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione operativa.
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Entro il 17 gennaio 2025, e successivamente ogni due anni, ai fini del riesame di cui all'articolo 40, la rete di CSIRT valuta i progressi compiuti nella cooperazione operativa ed elabora una relazione. Nella relazione, in particolare, vengono elaborate conclusioni e raccomandazioni sulla base del risultato delle revisioni tra pari di cui all'articolo 19, che sono effettuate in relazione ai CSIRT nazionali. Tale relazione è trasmessa al gruppo di cooperazione.
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La rete di CSIRT adotta il proprio regolamento interno.
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La rete di CSIRT ed EU-CyCLONe concordano le modalità procedurali e cooperano su tale base.
Articolo 16 — Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe)¶
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EU-CyCLONe è istituita al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala e di garantire il regolare scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.
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EU-CyCLONe è composta da rappresentanti delle autorità di gestione delle crisi informatiche degli Stati membri e, nei casi in cui un incidente di cibersicurezza su vasta scala potenziale o in corso abbia o abbia probabilità di avere un impatto significativo sui servizi e sulle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, della Commissione. Negli altri casi, la Commissione partecipa alle attività di EU-CyCLONe in qualità di osservatore.
L'ENISA assicura il segretariato di EU-CyCLONe e sostiene lo scambio sicuro di informazioni, oltre a fornire gli strumenti necessari per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri garantendo uno scambio sicuro di informazioni.
Ove opportuno, EU-CyCLONe può invitare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori.
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EU-CyCLONe svolge i compiti seguenti:
a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di crisi e incidenti su vasta scala;
b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala;
c) valutare le conseguenze e l'impatto dei pertinenti incidenti e delle pertinenti crisi di cibersicurezza su vasta scala e proporre possibili misure di attenuazione;
d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala e sostenere il processo decisionale a livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
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EU-CyCLONe adotta il proprio regolamento interno.
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EU-CyCLONe riferisce periodicamente al gruppo di cooperazione in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala, nonché in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti essenziali e importanti.
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EU-CyCLONe coopera con la rete di CSIRT sulla base di modalità procedurali concordate previste all'articolo 15, paragrafo 6.
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Entro il 17 luglio 2024 e successivamente ogni 18 mesi, EU-CyCLONe presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del proprio lavoro.
Articolo 17 — Cooperazione internazionale¶
Ove opportuno, l'Unione può concludere accordi internazionali, conformemente all'articolo 218 TFUE, con paesi terzi o organizzazioni internazionali, che consentano e organizzino la loro partecipazione ad attività particolari del gruppo di cooperazione, della rete di CSIRT e di EU-CyCLONe. Tali accordi sono conformi al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.
Articolo 18 — Relazione sullo stato della cibersicurezza nell'Unione¶
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L'ENISA, in collaborazione con la Commissione e con il gruppo di cooperazione, pubblica una relazione biennale sullo stato della cibersicurezza nell'Unione e la presenta al Parlamento europeo. La relazione è resa disponibile, fra l'altro, in un formato leggibile meccanicamente e comprende gli aspetti seguenti:
a) una valutazione del rischio di cibersicurezza a livello dell'Unione, che tenga conto del panorama delle minacce informatiche;
b) una valutazione dello sviluppo delle capacità di cibersicurezza nei settori pubblico e privato nell'Unione;
c) una valutazione del livello generale di consapevolezza in materia di cibersicurezza e di igiene informatica tra i cittadini e i soggetti, comprese le piccole e medie imprese;
d) una valutazione aggregata del risultato delle revisioni tra pari di cui all'articolo 19;
e) una valutazione aggregata del livello di maturità delle capacità e delle risorse di cibersicurezza nell'Unione, comprese quelle a livello settoriale, nonché del livello di allineamento delle strategie nazionali di cibersicurezza degli Stati membri.
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La relazione contiene raccomandazioni strategiche specifiche, finalizzate a porre rimedio alle carenze e ad aumentare il livello di cibersicurezza nell'Unione, e una sintesi delle conclusioni tratte per quel determinato periodo nelle relazioni sulla situazione tecnica della cibersicurezza nell'Unione per quanto riguarda gli incidenti e le minacce informatiche, elaborate dall'ENISA conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/881.
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L'ENISA, in collaborazione con la Commissione, il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT, elabora la metodologia, ivi comprese le variabili pertinenti — come ad esempio indicatori quantitativi e qualitativi — della valutazione aggregata di cui al paragrafo 1, lettera e).
Articolo 19 — Revisioni tra pari¶
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Con l'assistenza della Commissione e dell'ENISA nonché, se del caso, della rete CSIRT ed entro il 17 gennaio 2025, il gruppo di cooperazione stabilisce la metodologia e gli aspetti organizzativi delle revisioni tra pari con l'obiettivo di trarre insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca, conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza e migliorare le capacità e le politiche di cibersicurezza degli Stati membri necessarie per attuare la presente direttiva. La partecipazione alle revisioni tra pari è volontaria. Le revisioni tra pari sono condotte da esperti di cibersicurezza. Gli esperti di cibersicurezza sono designati da almeno due Stati membri, diversi dallo Stato membro oggetto di revisione.
a) il livello di attuazione delle misure di gestione e delle prescrizioni in materia di segnalazione dei rischi di cibersicurezza enunciate agli articoli 21 e 23;
b) il livello delle capacità, comprese le risorse finanziarie, tecniche e umane disponibili, e l'efficacia dello svolgimento dei compiti delle autorità competenti;
c) le capacità operative dei CSIRT;
d) il livello di attuazione dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 37;
e) il livello di attuazione degli accordi per la condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza di cui all'articolo 29;
f) le questioni specifiche di natura transfrontaliera o intersettoriale.
Le revisioni tra pari riguardano almeno uno degli aspetti seguenti:
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La metodologia di cui al paragrafo 1 comprende criteri obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti sulla base dei quali gli Stati membri designano esperti di cibersicurezza idonei a eseguire le revisioni tra pari. La Commissione e l'ENISA partecipano alle revisioni tra pari in qualità di osservatori.
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Gli Stati membri possono individuare questioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera f), ai fini di una revisione tra pari.
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Prima dell'inizio di una revisione tra pari di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano agli Stati membri partecipanti il suo ambito di applicazione, comprese le questioni specifiche individuate ai sensi del paragrafo 3.
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Prima dell'inizio della revisione tra pari, gli Stati membri possono effettuare un'autovalutazione degli aspetti oggetto della revisione e fornire tale autovalutazione agli esperti di cibersicurezza designati. Il gruppo di cooperazione, con l'assistenza della Commissione e dell'ENISA, stabilisce la metodologia per l'autovalutazione degli Stati membri.
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Le revisioni tra pari comportano visite in loco fisiche o virtuali e scambi di informazioni a distanza. In linea con il principio di buona collaborazione, lo Stato membro sottoposto alla revisione tra pari fornisce agli esperti di cibersicurezza designati le informazioni necessarie per la valutazione, fatta salva la legislazione nazionale o dell'Unione in materia di protezione di informazioni riservate o classificate e di salvaguardia delle funzioni essenziali dello Stato, quali la sicurezza nazionale. Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e con l'ENISA, elabora codici di condotta adeguati, su cui si basano i metodi di lavoro degli esperti di cibersicurezza designati. Le informazioni ottenute mediante la revisione tra pari sono utilizzate unicamente a tal fine. Gli esperti di cibersicurezza che partecipano alla revisione tra pari non divulgano a terzi le eventuali informazioni sensibili o riservate ottenute nel corso di tale revisione tra pari.
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Una volta sottoposti a revisione tra pari, i medesimi aspetti esaminati in uno Stato membro non sono più soggetti a ulteriori revisioni tra pari in tale Stato membro per i due anni successivi alla conclusione della revisione, a meno che non sia diversamente richiesto o stabilito dallo Stato membro su proposta del gruppo di cooperazione.
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Gli Stati membri provvedono affinché gli eventuali rischi di conflitto di interessi riguardanti gli esperti di cibersicurezza designati siano rivelati agli altri Stati membri, al gruppo di cooperazione, alla Commissione e all'ENISA prima dell'inizio della revisione tra pari. Lo Stato membro che è sottoposto alla revisione tra pari può opporsi alla designazione di particolari esperti di cibersicurezza per motivi debitamente giustificati, comunicati allo Stato membro designante.
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Gli esperti di cibersicurezza che partecipano alle revisioni tra pari elaborano relazioni sui risultati e sulle conclusioni delle revisioni tra pari. Gli Stati membri sottoposti a revisione tra pari possono formulare osservazioni sui progetti di relazione che li riguardano e tali osservazioni sono allegate alle relazioni. Le relazioni contengono raccomandazioni che consentono di migliorare gli aspetti sottoposti alla revisione tra pari. Le relazioni sono presentate al gruppo di cooperazione e alla rete di CSIRT, se del caso. Uno Stato membro sottoposto alla revisione tra pari può decidere di rendere pubblica la sua relazione o una sua versione espunta.