Capo V — Giurisdizione e registrazione
Articolo 26 — Giurisdizione e territorialità¶
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I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale sono stabiliti, ad eccezione dei casi seguenti:
a) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale forniscono i loro servizi;
b) i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro in cui hanno lo stabilimento principale nell'Unione a norma del paragrafo 2;
c) gli enti della pubblica amministrazione, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro che li ha istituiti.
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Ai fini della presente direttiva, si considera che un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), abbia il proprio stabilimento principale nell'Unione nello Stato membro in cui sono prevalentemente adottate le decisioni relative alle misure di gestione del rischio di cibersicurezza. Se non è possibile determinare detto Stato membro o se tali decisioni non sono adottate nell'Unione, lo stabilimento principale è considerato essere nello Stato membro in cui sono effettuate le operazioni di cibersicurezza. Se non è possibile determinare detto Stato membro, si considera che lo stabilimento principale sia nello Stato membro in cui il soggetto interessato ha lo stabilimento con il maggior numero di dipendenti nell'Unione.
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Se un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi nell'Unione, esso designa un rappresentante nell'Unione. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono offerti i servizi. Tale soggetto è considerato sotto la giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante. Nell'assenza di un rappresentante nell'Unione designato a norma del presente paragrafo, qualsiasi Stato membro in cui il soggetto fornisce servizi può avviare un'azione legale nei confronti del soggetto per violazione degli obblighi della presente direttiva.
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La designazione di un rappresentante da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del soggetto stesso.
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Gli Stati membri che hanno ricevuto una richiesta di assistenza reciproca in relazione a un soggetto di cui al paragrafo 1, lettera b), possono, entro i limiti della richiesta, adottare misure di vigilanza e di esecuzione adeguate in relazione al soggetto interessato che fornisce servizi o che ha un sistema informatico e di rete nel loro territorio.
Articolo 27 — Registro dei soggetti¶
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L'ENISA crea e mantiene un registro di fornitori di servizi DNS, registri dei nomi di dominio di primo livello, soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network sulla base delle informazioni ricevute dai punti di contatto unici conformemente al paragrafo 4. Su richiesta, l'ENISA consente alle autorità competenti di accedere a tale registro, assicurando nel contempo la tutela della riservatezza delle informazioni, se del caso.
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Gli Stati membri esigono che i soggetti di cui al paragrafo 1 trasmettano entro il 17 gennaio 2025, le informazioni seguenti alle autorità competenti:
a) il proprio nome;
b) il settore, il sottosettore e il tipo di soggetto di cui all'allegato I o II, se del caso;
c) l'indirizzo dello stabilimento principale e degli altri stabilimenti legali del soggetto nell'Unione o, se non è stabilito nell'Unione, del suo rappresentante a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
d) i dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono del soggetto, e, se opportuno, del suo rappresentante a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
e) gli Stati membri in cui il soggetto fornisce i suoi servizi; e
f) le serie di IP del soggetto.
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Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui al paragrafo 1 notifichino all'autorità competente qualsiasi modifica dei dettagli trasmessi a norma del paragrafo 2 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data della modifica.
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In seguito alla ricezione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 2, lettera f), il punto di contatto unico dello Stato membro interessato, senza ritardo, le inoltra all'ENISA.
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Se opportuno, le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse attraverso il meccanismo nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, quarto comma.
Articolo 28 — Banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio¶
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Per contribuire alla sicurezza, alla stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati membri impongono ai registri dei nomi di TLD e ai soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di raccogliere e mantenere dati di registrazione dei nomi di dominio accurati e completi in un'apposita banca dati con la dovuta diligenza, conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i dati personali.
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Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che la banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio contenga le informazioni necessarie per identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto i TLD. Tali informazioni includono:
a) il nome di dominio;
b) la data di registrazione;
c) il nome, l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di telefono del soggetto che procede alla registrazione;
d) l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di telefono del punto di contatto che amministra il nome di dominio qualora siano diversi da quelli del soggetto che procede alla registrazione.
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Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio predispongano politiche e procedure, incluse procedure di verifica, per garantire che le banche dati di cui al paragrafo 1 comprendano informazioni accurate e complete. Gli Stati membri esigono che tali politiche e procedure siano rese pubbliche.
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Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio per i TLD rendano pubblicamente disponibili, senza indebito ritardo dopo la registrazione di un nome di dominio, i dati di registrazione dei nomi di dominio che non sono dati personali.
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Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, su richiesta legittima e debitamente motivata di legittimi richiedenti l'accesso, forniscano l'accesso a specifici dati di registrazione dei nomi di dominio, nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio rispondano senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore dalla ricezione delle richieste di accesso. Gli Stati membri esigono che le politiche e le procedure relative alla divulgazione di tali dati siano rese pubbliche.
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Il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 non comportano una duplicazione della raccolta di dati di registrazione dei nomi di dominio. A tal fine, gli Stati membri esigono che i registri dei nomi di TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio collaborino tra loro.