Capo IX — Disposizioni finali
Articolo 40 — Riesame¶
Entro il 17 ottobre 2027 e successivamente ogni 36 mesi, la Commissione riesamina il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare la pertinenza delle dimensioni dei soggetti interessati, e i settori, sottosettori e tipologie di soggetti di cui agli allegati I e II per il funzionamento dell'economia e della società in relazione alla cibersicurezza. A tal fine e allo scopo di intensificare ulteriormente la cooperazione strategica e operativa, la Commissione tiene conto delle relazioni del gruppo di cooperazione e della rete di CSIRT sull'esperienza acquisita a livello strategico e operativo. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.
Articolo 41 — Recepimento¶
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Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 ottobre 2024.
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Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 42 — Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014¶
Nel regolamento (UE) n. 910/2014, l'articolo 19 è soppresso con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.
Articolo 43 — Modifica della direttiva (UE) 2018/1972¶
Nella direttiva (UE) 2018/1972, gli articoli 40 e 41 sono soppressi. con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.
Articolo 44 — Abrogazione¶
La direttiva (UE) 2016/1148 è abrogata con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 45 — Entrata in vigore¶
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Articolo 46 — Destinatari¶
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.