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Capo IX — Disposizioni finali

Articolo 40 — Riesame

Entro il 17 ottobre 2027 e successivamente ogni 36 mesi, la Commissione riesamina il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare la pertinenza delle dimensioni dei soggetti interessati, e i settori, sottosettori e tipologie di soggetti di cui agli allegati I e II per il funzionamento dell'economia e della società in relazione alla cibersicurezza. A tal fine e allo scopo di intensificare ulteriormente la cooperazione strategica e operativa, la Commissione tiene conto delle relazioni del gruppo di cooperazione e della rete di CSIRT sull'esperienza acquisita a livello strategico e operativo. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 41 — Recepimento

  1. Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 ottobre 2024.

  2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 42 — Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014

Nel regolamento (UE) n. 910/2014, l'articolo 19 è soppresso con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.

Articolo 43 — Modifica della direttiva (UE) 2018/1972

Nella direttiva (UE) 2018/1972, gli articoli 40 e 41 sono soppressi. con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.

Articolo 44 — Abrogazione

La direttiva (UE) 2016/1148 è abrogata con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 45 — Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 46 — Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.