Capo I — Disposizioni generali
Articolo 1 — Oggetto e finalità¶
La presente direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno.
L’obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche.
Articolo 2 — Ambito di applicazione¶
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La presente direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.
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La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale.
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La presente direttiva non si applica ai danni causati da incidenti nucleari, nella misura in cui la responsabilità per tali danni sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.
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La presente direttiva non pregiudica:
a) l’applicabilità del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680;
b) i diritti di cui il danneggiato gode in forza delle norme nazionali in materia di responsabilità contrattuale, oppure di responsabilità extracontrattuale per motivi diversi dal carattere difettoso di un prodotto a norma della presente direttiva, comprese le norme nazionali di attuazione del diritto dell’Unione;
c) i diritti di cui il danneggiato gode in forza di un regime speciale di responsabilità in vigore nel diritto nazionale il 30 luglio 1985.
Articolo 3 — Livello di armonizzazione¶
Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose, per garantire ai consumatori e ad altre persone fisiche un livello di tutela diverso.
Articolo 4 — Definizioni¶
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «prodotto»: ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software;
2) «file per la fabbricazione digitale»: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti;
3) «servizio correlato»: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni;
4) «componente»: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo;
5) «controllo del fabbricante»:
a) il fabbricante di un prodotto esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente:
i) l’integrazione, l’interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software; o
ii) la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali;
b) il fabbricante di un prodotto è in grado di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi;
6) «dati»: dati quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
8) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
9) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un prodotto nell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo;
10) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che:
a) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto;
b) fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive su tale prodotto, si presenta come fabbricante; o
c) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio;
11) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti;
12) «importatore»: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;
13) «fornitore di servizi di logistica»: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;
14) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall’importatore del prodotto in questione;
15) «operatore economico»: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio correlato, un rappresentante autorizzato, un importatore, un fornitore di servizi di logistica o un distributore;
16) «piattaforma online»: una piattaforma online quale definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
17) «segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943;
18) «modifica sostanziale»: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio:
a) che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti; o,
b) che, se le pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti non stabiliscono alcuna soglia per determinare che cosa deve essere considerato una modifica sostanziale:
i) modifica le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante; e
ii) modifica la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.