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Capo I — Disposizioni generali

Articolo 1 — Oggetto e finalità

La presente direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno.

L’obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche.

Articolo 2 — Ambito di applicazione

  1. La presente direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.

  2. La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale.

  3. La presente direttiva non si applica ai danni causati da incidenti nucleari, nella misura in cui la responsabilità per tali danni sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.

  4. La presente direttiva non pregiudica:

    a) l’applicabilità del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680;

    b) i diritti di cui il danneggiato gode in forza delle norme nazionali in materia di responsabilità contrattuale, oppure di responsabilità extracontrattuale per motivi diversi dal carattere difettoso di un prodotto a norma della presente direttiva, comprese le norme nazionali di attuazione del diritto dell’Unione;

    c) i diritti di cui il danneggiato gode in forza di un regime speciale di responsabilità in vigore nel diritto nazionale il 30 luglio 1985.

Articolo 3 — Livello di armonizzazione

Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose, per garantire ai consumatori e ad altre persone fisiche un livello di tutela diverso.

Articolo 4 — Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) «prodotto»: ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software;

2) «file per la fabbricazione digitale»: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti;

3) «servizio correlato»: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni;

4) «componente»: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo;

5) «controllo del fabbricante»:

a) il fabbricante di un prodotto esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente:

i) l’integrazione, l’interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software; o

ii) la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali;

b) il fabbricante di un prodotto è in grado di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi;

6) «dati»: dati quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

8) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;

9) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un prodotto nell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo;

10) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che:

a) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto;

b) fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive su tale prodotto, si presenta come fabbricante; o

c) sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio;

11) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti;

12) «importatore»: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;

13) «fornitore di servizi di logistica»: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

14) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall’importatore del prodotto in questione;

15) «operatore economico»: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio correlato, un rappresentante autorizzato, un importatore, un fornitore di servizi di logistica o un distributore;

16) «piattaforma online»: una piattaforma online quale definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;

17) «segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943;

18) «modifica sostanziale»: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio:

a) che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti; o,

b) che, se le pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti non stabiliscono alcuna soglia per determinare che cosa deve essere considerato una modifica sostanziale:

i) modifica le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante; e

ii) modifica la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.