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Capo II — Disposizioni specifiche sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

Articolo 5 — Diritto al risarcimento

  1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha subito un danno cagionato da un prodotto difettoso («danneggiato») abbia diritto al risarcimento in conformità della presente direttiva.

  2. Gli Stati membri provvedono affinché possa chiedere un risarcimento a norma del paragrafo 1 anche:

    a) la persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato in virtù del diritto dell’Unione o nazionale o per disposizione contrattuale; oppure

    b) la persona che agisce per conto di uno o più danneggiati in virtù del diritto dell’Unione o nazionale.

Articolo 6 — Danno

  1. Il diritto al risarcimento a norma dell’articolo 5 si applica solo alle seguenti tipologie di danno:

    a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;

    b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:

    i) il prodotto difettoso in sé;

    ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante;

    iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali;

    c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.

  2. Il diritto al risarcimento a norma dell’articolo 5 copre tutte le perdite materiali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il diritto al risarcimento copre anche le perdite immateriali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.

  3. Il presente articolo fa salva la legislazione nazionale relativa al risarcimento dei danni a titolo di altri regimi di responsabilità.

Articolo 7 — Prodotto difettoso

  1. Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale.

  2. Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui:

    a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, comprese l’etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione, l’uso e la manutenzione;

    b) l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto;

    c) gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio;

    d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione;

    e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, qualora il fabbricante mantenga il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante;

    f) i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza;

    g) qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un’autorità competente, o di un operatore economico di cui all’articolo 8, in relazione alla sicurezza del prodotto;

    h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto;

    i) nel caso di un prodotto la cui finalità è proprio quella di prevenire danni, l’eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto.

  3. Un prodotto non è considerato difettoso per l’unica ragione che è già stato o sarà immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.

Articolo 8 — Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi

  1. Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti operatori economici siano responsabili del danno a norma della presente direttiva:

    a) il fabbricante di un prodotto difettoso;

    b) il fabbricante di un componente difettoso, se tale componente è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, fatta salva la responsabilità del fabbricante di cui alla lettera a); e

    c) nel caso di un fabbricante di un prodotto o di un componente stabilito al di fuori dell’Unione, e fatta salva la responsabilità di tale fabbricante:

    i) l’importatore del prodotto o componente difettoso;

    ii) il rappresentante autorizzato del fabbricante; e

    iii) se non vi è un importatore stabilito nell’Unione o un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica.

    La responsabilità del fabbricante di cui al primo comma, lettera a), copre anche l’eventuale danno causato da un componente difettoso se questo è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante.

  2. Qualunque persona fisica o giuridica che modifichi in maniera sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o lo metta in servizio è considerata fabbricante del prodotto ai fini del paragrafo 1.

  3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora non sia possibile identificare un operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 1 e stabilito nell’Unione, ciascun distributore del prodotto difettoso sia responsabile se:

    a) il danneggiato chiede a tale distributore di identificare un operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 1 e stabilito nell’Unione, o il proprio distributore che gli ha fornito tale prodotto; e

    b) tale distributore omette di identificare un operatore economico o il proprio distributore di cui alla lettera a) entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui alla lettera a).

  4. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica anche a qualsiasi fornitore di una piattaforma online, diverso da un operatore economico, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.

  5. Qualora le vittime non ottengano un risarcimento perché nessuna delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere ritenuta responsabile a norma della presente direttiva, o perché le persone responsabili sono insolventi o hanno cessato di esistere, gli Stati membri possono ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali nazionali esistenti o istituirne di nuovi nell’ambito del diritto nazionale, preferibilmente non finanziati da entrate pubbliche, per risarcire adeguatamente i danneggiati a causa di prodotti difettosi.

Articolo 9 — Divulgazione degli elementi di prova

  1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un soggetto che, in un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, chiede il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso («attore») e che ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento, il convenuto sia tenuto a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, fatte salve le condizioni di cui al presente articolo.

  2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del convenuto che ha presentato fatti e prove sufficienti a dimostrare la sua necessità di elementi di prova al fine di contrastare una domanda di risarcimento, l’attore sia tenuto, conformemente al diritto nazionale, a divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione.

  3. Gli Stati membri provvedono affinché la divulgazione degli elementi di prova a norma dei paragrafi 1 e 2 e conformemente al diritto nazionale sia limitata a quanto necessario e proporzionato.

  4. Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare la necessità e la proporzionalità della divulgazione degli elementi di prova richiesta da una parte, gli organi giurisdizionali nazionali tengano conto dei legittimi interessi di tutte le parti interessate, compresi i terzi, specialmente per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.

  5. Qualora al convenuto sia richiesto di divulgare informazioni che costituiscono un segreto commerciale o un presunto segreto commerciale, gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali abbiano il potere di adottare, d’ufficio o su richiesta debitamente motivata di una parte, le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza nel momento in cui sono utilizzate o se ad esse è fatto riferimento nel corso di un procedimento giudiziario o successivamente a esso.

  6. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora a una parte sia richiesto di divulgare elementi di prova, gli organi giurisdizionali nazionali abbiano il potere di esigere, su richiesta debitamente motivata della controparte o qualora l’organo giurisdizionale nazionale interessato lo ritenga opportuno e conformemente al diritto nazionale, che tali elementi di prova siano presentati in modo facilmente accessibile e facilmente comprensibile, se tale presentazione è ritenuta proporzionata dall’organo giurisdizionale nazionale in termini di costo e di impegno per la parte richiesta.

  7. Il presente articolo lascia impregiudicate le eventuali norme nazionali relative alla divulgazione preliminare delle prove.

Articolo 10 — Onere della prova

  1. Gli Stati membri provvedono affinché l’attore sia tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno.

  2. Si presume il carattere difettoso di un prodotto qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a) il convenuto omette di divulgare i pertinenti elementi di prova a norma dell’articolo 9, paragrafo 1;

    b) l’attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza del prodotto stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale intesi a proteggere dal rischio del danno subito dal danneggiato; o

    c) l’attore dimostra che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l’uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.

  3. Si presume l’esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione.

  4. L’organo giurisdizionale nazionale presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno, o entrambi, qualora, nonostante la divulgazione di prove a norma dell’articolo 9 e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti del caso:

    a) l’attore incontri difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno o entrambi; e

    b) l’attore dimostri che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, o entrambi.

  5. Il convenuto ha il diritto di confutare le presunzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 11 — Esenzione dalla responsabilità

  1. Un operatore economico di cui all’articolo 8 non è responsabile del danno causato da un prodotto difettoso se prova una delle situazioni seguenti:

    a) nel caso del fabbricante o dell’importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato né lo ha messo in servizio;

    b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato;

    c) che è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento;

    d) che il carattere difettoso che ha causato il danno è dovuto alla conformità del prodotto a requisiti giuridici;

    e) che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto;

    f) nel caso del fabbricante di un componente difettoso come indicato all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera b), che il carattere difettoso del prodotto in cui è stato integrato il componente è dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto al fabbricante del componente;

    g) nel caso di una persona che modifichi il prodotto come indicato all’articolo 8, paragrafo 2, che il difetto che ha causato il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica.

  2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), un operatore economico non è esentato dalla responsabilità se il carattere difettoso di un prodotto è dovuto a uno dei seguenti elementi, a condizione che il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante:

    a) un servizio correlato;

    b) software, compresi aggiornamenti o migliorie;

    c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza;

    d) una modifica sostanziale del prodotto.