Capo III — Disposizioni generali in materia di responsabilità
Articolo 12 — Pluralità di operatori economici responsabili¶
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Fatto salvo il diritto nazionale in materia di diritto di rivalsa, qualora due o più operatori economici siano responsabili dello stesso danno a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché essi possano essere ritenuti responsabili in solido.
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Il fabbricante che integri un software quale componente in un prodotto non ha diritto di rivalsa nei confronti del fabbricante di un componente software difettoso che causa danni se:
a) il fabbricante del componente software difettoso era, al momento dell’immissione sul mercato del componente software, una microimpresa o una piccola impresa, vale a dire un’impresa che, se valutata insieme a tutte le sue eventuali imprese associate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (21), e le sue eventuali imprese collegate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del medesimo allegato, è una microimpresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo allegato o una piccola impresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo allegato; e
b) il fabbricante che ha integrato il componente software difettoso nel prodotto ha concordato contrattualmente con il fabbricante del componente software difettoso di rinunciare a tale diritto.
Articolo 13 — Riduzione della responsabilità¶
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Fatto salvo il diritto nazionale in materia di diritto di rivalsa, gli Stati membri provvedono affinché non sia ridotta o esclusa la responsabilità di un operatore economico quando il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dall’azione o dall’omissione di un terzo.
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La responsabilità di un operatore economico può essere ridotta o esclusa qualora il danno sia causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dalla colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.
Articolo 14 — Diritto di rivalsa¶
Qualora più operatori economici siano responsabili dello stesso danno, un operatore economico che abbia risarcito il danneggiato ha il diritto di agire nei confronti di un altro operatore economico responsabile a norma dell’articolo 8, conformemente al diritto nazionale.
Articolo 15 — Esclusione o limitazione della responsabilità¶
Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità di un operatore economico a norma della presente direttiva non sia limitata né esclusa, in relazione al danneggiato, dal diritto nazionale o mediante disposizione contrattuale.
Articolo 16 — Termine di prescrizione¶
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Gli Stati membri provvedono affinché il diritto di avviare un procedimento per chiedere il risarcimento di un danno rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva sia soggetto a un termine di prescrizione di tre anni. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza di tutti gli elementi seguenti:
a) il danno;
b) il carattere difettoso;
c) l’identità dell’operatore economico interessato che può essere ritenuto responsabile del danno a norma dell’articolo 8.
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La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale che disciplinano la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione di cui al paragrafo 1.
Articolo 17 — Periodo di scadenza¶
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Gli Stati membri provvedono affinché un danneggiato non abbia più diritto al risarcimento a norma della presente direttiva alla scadenza di un periodo di dieci anni, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma dell’articolo 8. Tale periodo decorre:
a) dalla data in cui il prodotto difettoso che ha causato il danno è stato immesso sul mercato o messo in servizio; o
b) nel caso di un prodotto modificato in maniera sostanziale, la data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica sostanziale.
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In deroga al paragrafo 1, se non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di dieci anni dalle date di cui al paragrafo 1 a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, il danneggiato non ha più diritto al risarcimento a norma della presente direttiva alla scadenza di un periodo di 25 anni, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile a norma dell’articolo 8.