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Capo IV — Disposizioni finali

Articolo 18 — Deroga all’esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo

  1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono mantenere nei loro sistemi giuridici le misure esistenti in base alle quali gli operatori economici sono responsabili anche se dimostrano che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto.

    Gli Stati membri che intendono mantenere le misure di cui al presente paragrafo ne notificano il testo alla Commissione non oltre il 9 dicembre 2026. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

  2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono introdurre o modificare nei loro sistemi giuridici le misure in base alle quali gli operatori economici sono responsabili anche se dimostrano che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto.

  3. Le misure di cui al paragrafo 2:

    a) sono limitate a specifiche categorie di prodotti;

    b) sono giustificate da obiettivi di interesse pubblico; e

    c) sono proporzionate, in quanto sono idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungerli.

  4. Lo Stato membro che intenda introdurre o modificare una misura di cui al paragrafo 2 notifica alla Commissione il testo della misura proposta e fornisce una motivazione del modo in cui tale misura è conforme al paragrafo 3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

  5. Entro sei mesi dal ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 4, la Commissione può formulare un parere sul testo della misura proposta e sulla relativa motivazione, tenendo conto di eventuali osservazioni ricevute da altri Stati membri. Lo Stato membro che intenda introdurre o modificare tale misura la sospende per sei mesi a decorrere dalla notifica alla Commissione, a meno che quest’ultima non esprima il suo parere prima di tale termine.

Articolo 19 — Trasparenza

  1. Gli Stati membri pubblicano, in formato elettronico di facile accesso, le sentenze definitive rese dalle rispettive corti d’appello o di ultima istanza nazionali relative ai procedimenti avviati a norma della presente direttiva. La pubblicazione di tali sentenze è effettuata conformemente al diritto nazionale.

  2. La Commissione istituisce e gestisce una banca dati di facile accesso e accessibile al pubblico contenente le sentenze di cui al paragrafo 1.

Articolo 20 — Valutazione

Entro il 9 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tali relazioni includono informazioni sui costi e sui benefici del recepimento della presente direttiva, un confronto con i paesi OCSE e la disponibilità di un’assicurazione della responsabilità civile prodotti.

Articolo 21 — Abrogazione e disposizione transitoria

La direttiva 85/374/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026. La direttiva 85/374/CEE continua tuttavia ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 22 — Recepimento

  1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 dicembre 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

  2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23 — Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 24 — Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.